Passa ai contenuti principali

Sfratto ?! Ma io ho lasciato la casa da tre mesi!!!

Come dimostro che ho lasciato l'immobile in una determinata data ?

Posso consegnare le chiavi al proprietario informalmente ? È sufficiente ?

Oggi risponderò a queste domande che spesso mi vengono poste dai clienti.

Siamo in presenza di un regolare contratto di locazione nel quale è previsto che l'inquilino (conduttore) possa recedere dal contratto anche prima della scadenza, purché lo faccia con congruo preavviso.

Chiariamo subito che "congruo" va interpretato sulla base della durata del rapporto di locazione prevista dal contratto. 
Quindi, ad esempio, se è un contratto ordinario di 4 anni più 4, sarà congruo un termine di almeno 3/6 mesi. Su un contratto annuale sarà sufficiente dare un preavviso di almeno 1/2 mesi.

Ciò posto come si libera, prima della naturale scadenza, l'immobile senza avere problemi e richieste di danni?

{ Questa risposta è la premessa a quelle domande di cui sopra }

Si fa una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio corretto del proprietario dell'immobile nel quale gli si scrive che si intende avvalersi del recesso  breve e quindi si avverte che in data # si lascierà l'immobile libero e sgombro di cose e persone.

-- Ma ciò non è sufficiente! --

Nella lettera deve fissarsi un giorno in cui si invita il locatore (proprietario) a verificare lo stato dei luoghi e al fine di 

RESTITUIRE le CHIAVI

Ecco il primo consiglio <importantissimo> per evitare guai.

Non finisce qui anche se questo primo passaggio sarebbe già da solo sufficiente per una valida difesa in giudizio.

Ma dicevo. 

L'altro consiglio è questo.

Il giorno in cui il proprietario viene per vedere in che stato si trova l'immobile è utile redigere processo verbale (una scrittura privata fra le parti niente di più) nella quale si indichi la data, le parti presenti nelle rispettive qualità, su descriva l'immobile nello stato di fatto in cui si trova e sopratutto si dichiari che:

"Tizio in data odierna provvede a restituire le chiavi dell'immobile ".

Questa scrittura (che ovviamente controfirmeranno entrambe le parti, indicando gli estremi della carta d'identità ed allegandone copia) è prova ufficiale e sufficiente a dimostrare l'avvenuta, consegna dell'immobile nello stato di conservazione rilevato a verbale.

In conclusione questa procedura Vi eviterà di vederVi intimati uno sfratto per morosità al quale risulta difficile opporsi senza dimostrare la data della consegna ufficiale dell'immobile. Ergo. La data di restituzione delle chiavi.

Sì perché poi si è soliti dire "avvocato ma io gli avevo detto che avrei lasciato l'immobile prima e lui mi aveva detto ok...ho i testimoni.."

Mi dispiace non è sufficiente per questi tipi di procedimenti.

Per oggi è tutto e alla prossima!







Commenti

Post popolari in questo blog

Affido condiviso e collocazione prevalente dei figli

Faccio sempre un poco di fatica quando devo spiegare ai miei clienti cosa sia il collocamento prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori. Sopratutto quando difendo un uomo-papà. Mi chiede subito, il papà-cliente? " ma che vuol dire.   Io sapevo che ormai i figli vengono affidati ad entrambi i genitori i quali partecipano al cinquanta percento alla crescita, educazione ed anche mantenimento dei figli. Che vuol dire che mio figlio potrebbe essere collocato prevalentemente presso la madre ?"  Anzitutto chiariamo prima: >>> cosa significa "collocamento" prevalente di un figlio presso uno solo dei genitori? Significa che l'affidamento del figlio sarà condiviso fra i genitori ma lo stesso risiederà stabilmente presso uno di essi, il prescelto.  Quindi il genitore collocatario avrà l'affidamento del figlio in percentuale maggiore rispetto all'altro. Quest'ultimo potrà vedere il figlio, ad esempio, un paio di giorni a settimana...

Figli e figliastri ?? Rientra dalla finestra la differenza di trattamento?

" Avvocato il mio ex partner, costantemente e continuamente, mi versa un mantenimento più basso di quello stabilito dai giudici" Fino a pochi giorni fa, fra i tanti rimedi prospettabili, era ricompreso anche uno strumento, abbastanza incisivo e da usare in ultima istanza, quando proprio non si poteva fare altrimenti. Ad esempio perché non c'era reddito certo da aggredire (tipo stipendio, affitti, rendite etc). Questo strumento è previsto dall'art 3 della legge sull'affido condiviso (la 54/2006) che rinvia alla procedura attivabile in caso di violazione dell'articolo 570 2^ comma del codice penale. Tale norma  prevede la punibilità di chi fa mancare i mezzi di sostentamento economico e morale verso i figli ovvero verso il coniuge. Il reato si aggrava se c'è già una sentenza che stabilisce un onere contributivo nell'esatta quantificazione. Perché dico fino a qualche tempo fa? Perché adesso mi toccherà prima chiedere: " Siete sposati op...

Come tutelarti nel mercato libero luce e gas

Si chiamano  reclami  quelle comunicazioni che il cliente rivolge al venditore per lamentare un mancato rispetto: - delle norme vigenti; - delle condizioni contrattuali; - del regolamento di servizio per quanto riguarda il servizio ricevuto.  In caso si verifichi una di queste mancanze infatti il cliente può presentare reclamo scritto  tramite modulo precompilato reperibile # presso sito internet del fornitore # presso eventuali sportelli di tutela consumatori. il reclamo dovrà contenere: @ i dati identificativi del cliente che lo espone; @ il servizio di fornitura al quale si riferisce; @ il codice POD ( energia elettrica ) o PDR ( gas ) del contratto di fornitura. ??? Sapevate che...???  La risposta del venditore dovrà fornire al cliente una motivazione formulata in termini CHIARI per facilitarne la comprensione. Dovrà riportare il riferimento al reclamo scritto, le informazioni contrattuali, ed eventualmente le indicazioni s...