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"E' mio oppure è nostro?" Usucapione e condominio



Non so se avete mai sentito parlare di "usucapione di quote condominiali".

È quella fattispecie per cui singoli condomini si appropriano di parti comuni dell'edificio condominiale, con il semplice godimento del bene protratto nel tempo.

Avete presente quei casi in cui da sempre avete visto quel vostro vicino di casa comportarsi come proprietario di quello spazio condominiale che, in realtà, dovrebbe essere di proprietà comune?
Ecco quello!
Lui ha le chiavi, cura quello spazio "come se" fosse il suo, di condividere con gli altri non se ne parla neppure, possibilmente paga anche gli oneri condominiali.

Per comprenderci meglio faccio un esempio per altro realmente accaduto e sul quale è intervenuta una sentenza della Cassazione abbastanza importante.

Tizio chiude l’accesso a un porticato comune attraverso opere murarie e una porta a battenti di ferro.
Si impossessa di un forno, demolisce un pozzo comune e dei lavatoi.

Dopo più di 10 anni, il condominio lo chiama in causa e chiede che Tizio venga condannato alla demolizione delle opere illegittime e al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.

✒️🎓👓I Giudici della Cassazione ritengono che Tizio, in determinati casi e a determinate condizioni possa usucapire la quota condominiale e quindi comune con gli altri condomini, senza che sia necessaria una vera e propria "interversione del possesso"🔆(vedi nota sotto..se proprio vuoi sapere cosa sia)

Condizioni:

📜Se il convenuto/condomino riesce a dimostrare (con prove certe e inconfutabili) 📜

📌di avere goduto del bene attraverso un proprio possesso esclusivo;

📌che non c'è stata forma di intromissione altrui nel proprio uso della cosa comune;

📌 che sia manifesta ed inequivocabile la sua volontà di possedere "come proprietarioe non più "come condomino". 

[Qui faccio un esempio per chiarire]

🔎🖋Esempio: 💰paga oltre che gli oneri condominiali ordinari anche quelli straordinari solitamente riservati ai proprietari🔐🔐

📌nessun altro condomino ovvero il condominio si è opposto, per il tempo utile ad usucapire (tipo 10 anni); 

🚷non è sufficiente che gli altri condomini si siano semplicemente astenuti dall'uso del bene comune ma si richiede quasi una loro convinzione sulla titolarità esclusiva di Tizio (restando sull'esempio)🚯

Al ricorrere di queste condizioni, il condomino avrá reso riconoscibile la sua intenzione di non possedere più come semplice condominio bensì come proprietario e quindi avrà usucapito, ergo, sarà proprietario esclusivo della parte che "era" comune.

Ora per i più interessati spiego cosa sia 

🔆interversione di possesso:

È il mutamento della detenzione (semplice godimento del bene) in possesso; oppure il mutamento del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui (es.: usufrutto, superficie, locazione) in possesso coincidente all'esercizio del diritto di proprietà
Dal momento del suddetto mutamento comincerà a decorrere il tempo necessario per usucapire il diritto di proprietà.

🔆🔆affinché quanto sopra si realizzi occorre in via alternativa:

👍 una causa proveniente da un terzo;

✌️ un'opposizione del possessore contro il diritto del proprietario

👉 è necessaria, pertanto, una manifestazione esterna, non essendo sufficiente un cambiamento interno al possessore.

👉L'opposizione nei confronti del proprietario deve essere inequivocabilmente diretta contro quest'ultimo, in modo da essere portata a sua conoscenza. 


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