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Ascensore nel condominio. Condizioni e limiti





Possiamo installare l'ascensore ?
Quali maggioranze servono in assemblea ?
L'ascensore può limitare il diritto esclusivo di proprietà di un singolo condomino? A quali condizioni?

Queste le domande che spesso mi si pongono.

Risponderò prendendo le mosse dal principio generale in materia e poi analizzando la normativa e le sentenze rese dalla Cassazione nel merito.

📌Principio 📌 - l'installazione di un ascensore in un condominio è opera diretta ad eliminare le barriere architettoniche di cui alla Legge 118/1971 e al DPR 384/1978. 

📜Quindi l'operazione deve essere approvata, ai sensi della L. 13/1989, dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dal secondo e dal terzo comma dell'art. 1136 c.c..(maggioranza degli intervenuti non assemblea e 2/3 del valore totale dell'edificio condominiale)

✒️resta fermo il disposto degli articoli 1120 secondo comma e 1121 terzo comma c.c., ovvero il divieto della costruzione di innovazioni che rendano taluni parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (Cass. 14384/20014).

📌Lo stesso principio📌 vale quando l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilità che il condomino ricavava precedentemente dal bene (Cass. 20639/05).

In conclusione:

👓Anche le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche, come appunto l'installazione di un ascensore, derogano solo alla maggioranza diversamente prescritta dall'art. 1136 c.c., quinto comma, a sua volta richiamato dal 1120 c.c..

👉 la delibera dovrà essere approvata da un numero di voti che rappresenti 

👍la maggioranza degli intervenuti 

✌️ed almeno i due terzi del valore totale dell'edificio


📜E di tali principi la 🎓✒️Giurisprudenza di legittimità ha fatto ampia applicazione in ipotesi identiche a quelle di cui qui ci si sta occupando (Cass. n. 12930/12) persino qualora
- l'installazione sia volta a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap;

- detta costruzione sia lesiva del diritto di proprietà esclusiva di un altro condomino;

- indipendentemente dal fatto della presenza di eventuali altre utilità compensative (Cass. n. 6109/1994);

- anche quando l'installazione renda taluni parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (Cass. n. 28290/2)


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