Il titolo del post riassume molte delle questioni che nella realtà mi si sottopongono da parte di proprietari di immobili in contesti condominiali "sensibili".
Il dubbio è ad esempio:
~~~ "posso fare un asilo nido nel mio appartamento ?"~~~
Per rispondere è necessaria un'attenta lettura del regolamento condominiale al fine di vedere se esiste qualche clausola che potrebbe impedire la realizzazione di attività alternative nelle singole unità abitative.
Ad esempio potrebbe essere previsto il divieto di
⛔️uso degli appartamenti in modo contrario alla tranquillità dell’intero fabbricato⛔️
Se questo è quanto stabilito nel regolamento condominiale dovrà farsi l'ulteriore passaggio della interpretazione della stessa clausola sulla base dell'effettiva e concreta attività che si vuole svolgere.
Tornando al nostro esempio dell'asilo nido, è probabile che l'attività specifica che si vuole eseguire nell'appartamento sia rumorosa al punto tale di disturbare la tranquillità condominiale ?
Probabilmente si.
Ad ogni modo questa è solo una probabilità abbastanza elevata in termini di percentuale, ma non è detto che di fronte al fatto compiuto, l'assemblea condominiale vieti la stessa attività e costringa il condomino al non esercizio della stessa.
Potrebbe anche darsi che non adotti provvedimenti ostativi rispetto all'attività in questione.
L'altra possibilità è che l'assemblea deliberi il divieto, perché l'attività in questione (stando all'esempio, quella inerente all'asilo nido) turba la tranquillità condominiale.
A questo punto il condomino interessato si troverà di fronte al l'alternativa di impugnare la delibera dinnanzi al Giudice oppure abbandonare il proprio progetto di attività.
Molto spesso si va a causa ed a quel punto la decisione spetta al Giudice al quale è demandato l'arduo compito di interpretare il regolamento condominiale.
Questo infatti non è altro che un contratto e un atto di autonomia privata che, in quanto tale, deve essere interpretato dal giudice di merito.
Peraltro secondo la cassazione la stessa interpretazione del giudice è censurabile solo se è illegittima perche viola i "criteri legali di ermeneutica contrattuale".
Quando si verifica tale violazione ?
📜 Quando l'interpretazione stessa risulti “contraria a logica o incongrua” e, quindi, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla decisione📜
Quindi in caso di giudizio il Giudicante valuterà nello specifico l'attività che si vuole aprire nell'immobile, e per farlo userà strumenti giudiziari, come ad esempio, l'intervento di un tecnico che farà una relazione al fine di rispondere al quesito postogli dal giudicante.
Poi il Giudice deciderà ed a meno che non si tratti di una sentenza illogica e incongruente, questa non sarà neppure impugnabile dinnanzi ai giudici di ordine superiore.
Per conoscenza Vi riporto il precedente in materia più recente del 6 dicembre scorso (n. 24958/2016)
La cassazione ✒️
👉ha ribadito che “l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata - e dunque, nel caso di specie, del regolamento condominiale - costituisce un’attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale👈
Cosa Vi consiglio ?
- Di leggere sempre il regolamento condominiale prima di cambiare destinazione al Vostro immobile -
- di concordare prima con l'assemblea condominiale il da farsi -
- al limite prima di impugnare la delibera assembleare, sentire un tecnico di parte che faccia il punto sulla specifica attività che si vuole svolgere nell'appartamento.
Tutto questo dovrebbe e potrebbe garantirVi da azioni "kamikaze".
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