Passa ai contenuti principali

Posso fare del mio appartamento ciò che voglio ?

Il titolo del post riassume molte delle questioni che nella realtà mi si sottopongono da parte di proprietari di immobili in contesti condominiali "sensibili".

Il dubbio è ad esempio:

~~~ "posso fare un asilo nido nel mio appartamento ?"~~~

Per rispondere è necessaria un'attenta lettura del regolamento condominiale al fine di vedere se esiste qualche clausola che potrebbe impedire la realizzazione di attività alternative nelle singole unità abitative.

Ad esempio potrebbe essere previsto il divieto di 

⛔️uso degli appartamenti in modo contrario alla tranquillità dell’intero fabbricato⛔️

Se questo è quanto stabilito nel regolamento condominiale dovrà farsi l'ulteriore passaggio della interpretazione della stessa clausola sulla base dell'effettiva e concreta attività che si vuole svolgere.

Tornando al nostro esempio dell'asilo nido, è probabile che l'attività specifica che si vuole eseguire nell'appartamento sia rumorosa al punto tale di disturbare la tranquillità condominiale ?

Probabilmente si.

Ad ogni modo questa è solo una probabilità abbastanza elevata in termini di percentuale, ma non è detto che di fronte al fatto compiuto, l'assemblea condominiale vieti la stessa attività e costringa il condomino al non esercizio della stessa.
Potrebbe anche darsi che non adotti provvedimenti ostativi rispetto all'attività in questione.

L'altra possibilità è che l'assemblea deliberi il divieto, perché l'attività in questione (stando all'esempio, quella inerente all'asilo nido) turba la tranquillità condominiale.

A questo punto il condomino interessato si troverà di fronte al l'alternativa di impugnare la delibera dinnanzi al Giudice oppure abbandonare il proprio progetto di attività.

Molto spesso si va a causa ed a quel punto la decisione spetta al Giudice al quale è demandato l'arduo compito di interpretare il regolamento condominiale.

Questo infatti non è altro che un contratto e un atto di autonomia privata che, in quanto tale, deve essere interpretato dal giudice di merito.

Peraltro secondo la cassazione la stessa interpretazione del giudice è censurabile solo se è illegittima perche viola i "criteri legali di ermeneutica contrattuale".

Quando si verifica tale violazione ?

📜 Quando l'interpretazione stessa risulti “contraria a logica o incongrua” e, quindi, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla decisione📜

Quindi in caso di giudizio il Giudicante valuterà nello specifico l'attività che si vuole aprire nell'immobile, e per farlo userà strumenti giudiziari, come ad esempio, l'intervento di un tecnico che farà una relazione al fine di rispondere al quesito postogli dal giudicante.

Poi il Giudice deciderà ed a meno che non si tratti di una sentenza illogica e incongruente, questa non sarà neppure impugnabile dinnanzi ai giudici di ordine superiore.

 Per conoscenza Vi riporto il precedente in materia più recente del 6 dicembre scorso (n. 24958/2016)

La cassazione ✒️

👉ha ribadito che “l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata - e dunque, nel caso di specie, del regolamento condominiale - costituisce un’attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale👈

Cosa Vi consiglio ?

- Di leggere sempre il regolamento condominiale prima di cambiare destinazione al Vostro immobile -

- di concordare prima con l'assemblea condominiale il da farsi -

- al limite prima di impugnare la delibera assembleare, sentire un tecnico di parte che faccia il punto sulla specifica attività che si vuole svolgere nell'appartamento.

Tutto questo dovrebbe e potrebbe garantirVi da azioni "kamikaze".

🎯🎯🎯🎯

Per info vai al mio sito 👉 http://www.studiolegalelaurapizzo.com/















Commenti

Post popolari in questo blog

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque

Chi deve dimostrare la causale di un assegno?

Alcune controversie ed alcune decisioni giudiziali confermano quanto sia necessario , in qualunque ambito professionale, essere molto dettagliati e circostanziati su ogni aspetto della relazione stessa, sopratutto su quelli ai quali nella prassi si dedica meno attenzione. A quanti di noi, nei rapporti professionali o commerciali, capita di essere "al di là del dettaglio" ? Vuoi per il rapporto di fiducia, per la fretta, per la noia, molti degli aspetti della relazione professionale vengono trascurati oppure semplicemente omessi dalla visione più ampia degli scenari possibili futuri. Ad esempio, nelle relazioni che implicano un notevole rapporto di fiducia reciproca, anche le categorie professionali più meticolose, scelgono spesso di concentrarsi sulla prestazione da eseguire piuttosto che sugli aspetti pratici e documentali del contratto professionale dal quale quella prestazione trae origine. In "fiducia" tutto è concesso. "Basta una stretta di mano". E c

A chi spetta il rimborso per Sisma '90 ?

Ad aprile ho pubblicato un post intitolato "il grande bluff" ( Articolo ) dove spiegavo i miei dubbi sulla concreta operatività della legge di stabilità in merito alla restituzione del 90% delle imposte, pagate per il triennio 90-92, dai contribuenti/dipendenti delle province colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990, cioè Ragusa, Siracusa e Catania. Ricordate? Ad ogni modo lo riposto. I dubbi non solo erano fondati ma erano anche pochi. Nel senso che i dubbi su concentravano solo sui criteri di assegnazione somme e sull'esiguità  dello stanziamento, non di certo sulla sostanza della norma e cioè sul fatto che quei rimborsi spettassero ai contribuenti/dipendenti. Davo per scontato che la norma fosse stata introdotta per riequilibrare le posizioni fra liberi professionisti e dipendenti nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali di grado superiore. Invece no. Ho cominciato a nutrire seri sospetti sull'effettiva volontà ministeriale di definire bonari