"Che succede se rifiuto di sottopormi all'accertamento dell'etilometro ?"
Niente di buono, rispondo in generale, e la risposta è collegata direttamente al codice della strada che all'art 186 coma 7, prevede pene e sanzioni aggravate.
Infatti i Giudici nella recente determinazione di novembre, hanno deciso che il conducente deve essere avvisato di detta facoltà prima di procedere all'accertamento mediante etilometro.
Conseguentemente, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo anche in caso di rifiuto dell'interessato di sottoporsi ad accertamento.
C'è però una novità importante in materia dettata dalla sentenza resa dalla Cassazione il 21 novembre 2016 (IV sez. penale).
Come sicuramente sapete, prima di procedere al compimento degli atti giudiziari, come quello di specie (etilometro), la polizia giudiziaria avverte la persona stessa, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Tuttavia, nel caso specifico di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, in giurisprudenza (ex multis cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845) per molto tempo non si è ritenuto applicabile, il suddetto obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere dal legale.
Ecco dove interviene la modifica, proprio sulla necessità di avvisare il conducente dell'esistenza del diritto di difesa anche in caso di rifiuto.
Infatti i Giudici nella recente determinazione di novembre, hanno deciso che il conducente deve essere avvisato di detta facoltà prima di procedere all'accertamento mediante etilometro.
Quindi il sistema delle garanzie scatta nel momento in cui la polizia procede all'accertamento per via strumentale (indifferibile e urgente) del tasso alcolemico del conducente del veicolo.
Infatti, il diritto all'avvertimento sorge nel momento in cui i verbalizzanti decidono di procedere all'accertamento strumentale ed invitano il conducente a sottoporsi alle prove.
Conseguentemente, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo anche in caso di rifiuto dell'interessato di sottoporsi ad accertamento.
Questa conclusione è logica se si considera che il momento in cui viene fatta richiesta al conducente di sottoporsi all'accertamento, è quello rilevante rispetto tutta la procedura e la rilevanza stessa non può essere condizionata alla volontà o meno di sottoporsi alle prove.
In conclusione, il fatto di rifiutare di sottoporsi alle prove spirometriche NON salva dalle sanzioni e pene irrogabili, anzi.
Tuttavia si ci potrebbe validamente difendere, nel caso in cui la polizia abbia omesso l'informazione sul diritto di difesa, quindi sulla possibilità di farsi assistere da un legale.
Nello specifico:
- non essendosi il soggetto sottoposto subito all'accertamento in quanto si è rifiutato;
- Non avendo ricevuto l'informazione sul diritto di difesa dalla polizia;
- non risultando più possibile sapere con certezza se il tasso alcolemico fosse oltre la soglia minima, essendo passata "l'immediatezza" del fatto;
Il soggetto non sarà punibile perché il verbale di accertamento è viziato mancando un passaggio essenziale, quale appunto l'informativa sulla difesa.
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