Passa ai contenuti principali

Guidi in stato d'ebrezza ?

"Che succede se rifiuto di sottopormi all'accertamento dell'etilometro ?"

Niente di buono, rispondo in generale, e la risposta è collegata direttamente al codice della strada che all'art 186 coma 7, prevede pene e sanzioni aggravate.

C'è però una novità importante in materia dettata dalla sentenza resa dalla Cassazione il 21 novembre 2016 (IV sez. penale).

Come sicuramente sapete, prima di procedere al compimento degli atti giudiziari, come quello di specie (etilometro), la polizia giudiziaria avverte la persona stessa, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Tuttavia, nel caso specifico di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, in giurisprudenza (ex multis cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845) per molto tempo non si è ritenuto applicabile, il suddetto obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere dal legale.

Ecco dove interviene la modifica, proprio sulla necessità di avvisare il conducente dell'esistenza del diritto di difesa anche in caso di rifiuto.

Infatti i Giudici nella recente determinazione di novembre, hanno deciso che il conducente deve essere avvisato di detta facoltà prima di procedere all'accertamento mediante etilometro.
Quindi il sistema delle garanzie scatta nel momento in cui la polizia procede all'accertamento per via strumentale (indifferibile e urgente) del tasso alcolemico del conducente del veicolo. 
Infatti, il diritto all'avvertimento sorge nel momento in cui i verbalizzanti decidono di procedere all'accertamento strumentale ed invitano il conducente a sottoporsi alle prove.

Conseguentemente, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo anche in caso di rifiuto dell'interessato di sottoporsi ad accertamento.

Questa conclusione è logica se si considera che il momento in cui viene fatta richiesta al conducente di sottoporsi all'accertamento, è quello rilevante rispetto tutta la procedura e la rilevanza stessa non può essere condizionata alla volontà o meno di sottoporsi alle prove.

In conclusione, il fatto di rifiutare di sottoporsi alle prove spirometriche NON salva dalle sanzioni e pene irrogabili, anzi.
Tuttavia si ci potrebbe validamente difendere, nel caso in cui la polizia abbia omesso l'informazione sul diritto di difesa, quindi sulla possibilità di farsi assistere da un legale.

 Nello specifico:
- non essendosi il soggetto sottoposto subito all'accertamento in quanto si è rifiutato;
- Non avendo ricevuto l'informazione sul diritto di difesa dalla polizia;
- non risultando più possibile sapere con certezza se il tasso alcolemico fosse oltre la soglia minima, essendo passata "l'immediatezza" del fatto;
Il soggetto non sarà punibile perché il verbale di accertamento è viziato mancando un passaggio essenziale, quale appunto l'informativa sulla difesa.

Per info vai su
Seguimi su

Commenti

Post popolari in questo blog

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...

Diritti ereditari del coniuge in seconde nozze

La Cassazione recentemente ha stabilito   che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.  Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius a...