Passa ai contenuti principali

[Ultimo articolo dell'anno] Licenziamento per profitto d'azienda.


Può un datore di lavoro licenziare un dipendente, per esigenze di riorganizzazione aziendale ?

Può farlo solo perché vuole aumentare i profitti d'impresa ? A quali condizioni ?

A sentirla qualche anno fa, una o due domande del genere, si sarebbe urlato allo scandalo. E chiunque avrebbe risposto un NO secco ed anche non poco stizzito da cotanto oltraggio nel porla.




Insomma siamo cresciuti in ambienti di diritto in cui il datore di lavoro ha quasi sempre torto quando licenzia e viceversa il buon lavoratore ha diritto ad una tutela blindata del posto di lavoro. 
Imprenditori e datori di lavoro prostrati da una normativa rigida e fissa che bloccava qualunque forma creativa che in qualche modo potesse sfiorare qualche certezza lavorativa di un dipendente, che nel frattempo, si crogiolava nelle sue beate certezze da "posto fisso" scordandosi anche di fare gli interessi del capo dell'impresa.



Adesso tutto cambia e di certezze non ne esistono più neppure per i posti di lavoro "fissi".
Cambia la tendenza, il mercato ed anche la prassi ed i giudici non fanno altro che recepirne gli effetti, dirottando il cambiamento sul modo di interpretare le norme in materia di lavoro e contratti.

Adesso Vi rispondo alle prime domande, cercando di trasferirVi il senso dei nuovi e recenti interventi della giurisprudenza in materia.

Prendiamo il caso (recentemente verificatosi e sul quale alla fine di questo mese è intervenuta la Cassazione) di un dipendente licenziato perché l'azienda dove lavorava voleva snellire i propri processi operativi e gestionali ed intendeva, così, riorganizzarsi anche al fine di aumentare il profitto.

Qui le tesi contrapposte erano due.

1) il licenziamento è legittimo perché giustamente motivato dall'esigenza tecnica di rendere più snella la catena di comando e quindi la gestione aziendale.

2) il licenziamento è illegittimo in quanto non sussiste alcuna necessità economica ovvero eventi sfavorevoli per l'impresa stessa. Non sarebbe sufficiente, secondo questa ultima tesi,  la volontà imprenditoriale della riduzione dei costi e quindi la volontà di incrementare il profitto, scissa da esigenze economiche.

Entrambe le tesi, più o meno, vengono accolte dai giudici ma sempre più importanza riveste l'art. 41 della Costituzione che prevede la libera iniziativa economica dei privati.

E se l'attività dei privata è libera, deve esserlo anche la possibilità di organizzarla al meglio, snellendo processi aziendali produttivi ovvero gestionali, anche se questo dovesse rendere necessaria la riduzione del personale.

Ma qui il punto è questo. O meglio la domanda da porsi sempre è questa.

📌 sussiste davvero ed è dimostrabile, la ragione invocata dall'azienda per giustificare il licenziamento ? Cioè il licenziamento è davvero necessario al fine di riorganizzazione aziendale ?

🎓esiste il nesso di casualità tra i due eventi: licenziamento=riorganizzazione e aumento profitti ?

Ne più ne meno del processo logico che si fa nel caso di licenziamento per motivi economici

Seguendo questo iter logico-giuridico,

📜✒️la Cassazione ha ritenuto che non sia necessario essere in presenza di una crisi aziendale, un calo di fatturato o bilanci in rosso per procedere a un licenziamento. 

Conclusioni.

Il provvedimento di licenziamento può essere giustificato anche dal fine di migliorare l'efficienza di impresa, dalla esigenza di sopprimere una posizione non più utile nel nuovo assetto organizzativo, oppure anche per adeguarsi alle nuove tecnologie.

Vi lascio con alcuni esempi di motivi validi di licenziamento ?

Ok. Ve ne indico qualcuno.

📌necessità di una nuova figura professionale nel nuovo assetto aziendale; l'impossibilità di reimpiegare una risorsa in altra mansione; la variazione dell'oggetto sociale dell'impresa.

‼️Condizione necessaria: la valutazione preliminare sulla sussistenza del collegamento, del nesso causale tra le esigenze aziendali ed il licenziamento.


Se vuoi maggiori informazioni vista il mio sito oppure FOLLOW ME ON FB



💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
Buon Anno che verrà 
...i vostri propositi diventino realtà 






Commenti

Post popolari in questo blog

Legittimità del fermo amministrativo

Il giudice tributario ha espresso più volte il principio secondo il quale il fermo amministrativo è illegittimo quando l'autovettura su cui è applicato sia definibile strumentale alle attività lavorative del dipendente, il cui luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello di abitazione.  Il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di impugnazione di un preavviso di fermo e iscrizione a ruolo di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi.

Tutela degli animali

Interessante come una recente sentenza della Cassazione amplia il significato di tutela e protezione degli animali. La cosa è degna di considerazione seppur il caso di specie sia talmente paradossale da far apparire quasi scontata la loro decisione di confermare la colpevolezza dei "bracconieri" dei giorni nostri (ahimè ancora esistono). Due cacciatori, abusivi, creavano una trappola per catturare qualche cinghiale e invece del cinghiale ferivano malamente il cane di proprietà di un Soggetto che, invece, ama il proprio animale e quindi denunciava il fatto. La forestale acchiappa i due e scatta il procedimento in cui vengono contestati diversi reati fra cui caccia abusiva e maltrattamento di animali. Nello specifico mi interessa quest'ultimo. Il nostro codice penale stabilisce all'art 544 ter che " chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le...

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...