Passa ai contenuti principali

Poor performance

Il cosiddetto licenziamento per poor performance ossia per scarso rendimento è una pratica che in Italia non ha una disciplina caratteristica. 

Puó la performance individuale essere un elemento in grado di concorrere a qualificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa ? e in quale misura?

Senza dubbio può ritenersi superatal’idea che il lavoratore possa limitarsi a mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro senza alcun riguardo al risultato.

 La prestazione lavorativa deve eseguirsi con l’impegno e la professionalità media delle mansioni svolte, usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività assegnata al lavoratore ed osservando le disposizioni impartite dall’imprenditore.

La giurisprudenza: 

Ammette che il mancato raggiungimento di quanto oggettivamente esigibile possa essere considerato un inadempimento contrattuale 

Ha aggiunto che, affinché il provvedimento espulsivo possa essere considerato legittimo, debba sempre essere adottato nell’ambito del giustificato motivo di licenziamento e dunque o l’aspetto soggettivo (disciplinare) del notevole inadempimento contrattuale o per il fattore oggettivo delle ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro, l’attività produttiva e il regolare funzionamento di essa.

Per quanto attiene al profilo dell’inadempimento soggettivo, la valutazione sull’opportunità di recedere dal rapporto dovrà tenere conto di numerosi aspetti. In particolare, poiché la prestazione lavorativa può essere influenzata da fattori socio-ambientali che esulano dalle singole capacità, è di assoluta importanza l’individuazione di un parametro di riferimento standard in grado di dimostrare l’oggettiva esigibilità di quanto atteso dal datore di lavoro

Quindi, si può ipotizzare di giungere presuntivamente alla dimostrazione della negligenza del lavoratore, facendo riferimento alla rilevante sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto dal lavoratore effettivamente realizzato 

Allo stesso modo è stato ritenuto legittimo ed ammissibile il licenziamento per scarso rendimento nel caso in cui il lavoratore manifesti un atteggiamento negligente protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei suoi superiori 

Principi non meno rigorosi devono presiedere alla valutazione dello scarso rendimento, qualora si intenda attribuire ad esso rilevanza ai fini di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ad esempio, potrebbero costituire un giustificato motivo oggettivo “sopravvenuto”, l’incapacità del lavoratore di adeguarsi all’introduzione di innovazioni tecnologiche nell’impresa tale da incidere negativamente sul regolare funzionamento dell’organizzazione produttiva. Certo è che in tali situazioni, il datore di lavoro è comunque obbligato della dimostrazione di essersi attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo svolgimento dell’attività lavorativa che possano aver condizionato negativamente la prestazione del lavoratore.



Commenti

Post popolari in questo blog

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...

Diritti ereditari del coniuge in seconde nozze

La Cassazione recentemente ha stabilito   che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.  Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius a...