Passa ai contenuti principali

Spaccati di vita

Oggi ho ripensato ad una recente e dibattuta questione, oggetto di dispute e lotte tra visioni più o meno tradizionaliste. Chiaramente delle lotte in TV o dei salottini da bar non mi interessa un granché. Mi soffermo invece sulle dispute giurisprudenziali, vere e proprie battaglie fra teorie giuridiche, fra opposte interpretazioni e che si disputano su vissuti reali, di gente comune che sceglie di resistere ad oltranza perché ci crede nei loro diritti o forse nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni. E tutto ciò è davvero affascinante, quanto meno per me ovvio! 
Bando alle chiacchiere il problema è stato questo. Una coppia eterosessuale di marito e moglie nel corso della loro unione cambia titolo e diviene coppia omosessuale perché lui sceglie di sottoporsi ad intervento chirurgico e diviene una lei. Ecco che al termine del procedimento di rettifica delle generalità come conseguenza scatta la cessazione degli effetti civili d'ufficio, il ricorso dei coniugi ai giudici e così via fino ad arrivare alla Cassazione che dal canto suo si rivolge alla corte costituzionale. I giudici di legittimità dichiarano incostituzionale per violazione dell'art 2 costituzione, gli art 2 e 4 della l. 164/82 appunto quella dalla quale scaturiva "il divorzio imposto". In buona sostanza, la pronuncia della Corte Costituzionale è tesa ad affermare il principio secondo il quale la relazione tra due soggetti è tutelabile come formazione sociale, ex art. 2 Cost., seppur sovvenga un mutamento di sesso di uno dei componenti della coppia, salvo che sussista il consenso di entrambi al mantenimento degli effetti civili del matrimonio.

la Corte di Cassazione sposa la teoria della corte costituzionale. Ritiene che un sistema, quale quello italiano, che permette ad oggi le unioni matrimoniali a soli soggetti eterosessuali, non esclude il mantenimento degli effetti civili del matrimonio di due soggetti dello stesso sesso.

Cioè la Corte Costituzionale e, di conseguenza, la Corte di Cassazione ritengono intollerabile che il mutamento di sesso in corso di matrimonio comportino un totale venir meno delle tutele, dei diritti fondamentali e doveri solidali che comportano le unioni affettive “sulle quali si fondano le principali scelte di vita e si forma la personalità sul piano soggettivo" 

La Corte di Cassazione, conclude affermando che a seguito dell’illegittimità costituzionale, degli artt. 2 e 4 l. 164/1984 disposta con Sentenza Costituzionale 170/2014, si accoglie il ricorso delle parti e si conservano e riconoscono i diritti e i doveri conseguenti al vincolo matrimoniale che è stato legittimamente contratto. Allo stesso tempo, la Corte sollecita il Legislatore nel senso di colmare un tal vuoto normativo, individuando una forma di convivenza registrata che possa tutelare i diritti e gli obblighi delle parti in una situazione come quella esposta.

Quindi i giudici lungi dall'introdurre un nuovo principio all’interno dell’ordinamento crea un precedente ma passa la palla al Legislatore, il quale avrà il compito di formulare una serie di norme tali da evitare le situazioni di assoluta indeterminatezza in ordine ai diritti ed obblighi spettanti ai coniugi dello stesso sesso a seguito di matrimonio legittimamente contratto. 
Chiaro che la questione è da analizzare alla luce delle tutele da concedere e non nel senso di ampliare la disciplina del matrimonio alle unioni omoaffettive, tuttavia questo precedente rappresenta una pietra miliare in merito alla questione ed è senz'altro un apertura. . 

Commenti

Post popolari in questo blog

Transazione fra pensionati ed ENEL Distribuzione SPA

Insieme all'ADOC di Siracusa stiamo tentando di transigere la questione "sconto Energia ex dipendenti ENEL" ( vedi post ) ed a tal fine, a breve, invieremo apposita proposta agli uffici competenti della società. Chiunque ne avesse titolo è ancora in tempo per aderire alla proposta conciliativa, presentandosi preso gli uffici ADOC di Siracusa in Via Arsenale n. 38. Stiamo prospettando ad ENEL spa due opzioni: - il mantenimento dello sconto - la liquidazione di una somma definitiva calcolata in proiezione sino ad una età di 90 anni così richiedendo lo stesso trattamento ricevuto dagli ex dipendenti andati in pensione dopo l'accordo sindacale del maggio 2011. La proposta suddetta rappresenta una equa contemperazione fra le opposte posizioni perché in entrambi i casi, non andando in giudizio, per la società si eviterebbero le ulteriori richieste di danni economici causati dalla privazione illegittima ed arbitraria del diritto allo "sconto". D'altro...

Ti piacerebbe leggere qualcosa in anteprima del mio libro "Figli minori in tempo di crisi"? prosegui e vedrai

​ "Come faccio a leggere qualcosa del tuo libro ?" Anzitutto iscriviti qui, al blog, lasciando la tua mail. Verrai sempre aggiornato, ogni qualvolta pubblicherò un nuovo articolo. Dopodiché  ​ <<<<< Val al link sotto e lascia la tua mail > >>> Riceverai introduzione e i primi due capitoli. ​ Il libro è già stato pubblicato ed è già nell'elenco dei libri in commercio pertanto se vai in qualunque libreria e chiedi il titolo oppure dai il nome dell'autore, avrai la tua copia che  potrai acquistare al prezzo pieno (€16,00). Se sei registrato qui e segui il mio blog potrai acquistarlo al prezzo di 16 euro comprese le spese di spedizione. Se sei in zona e sei registrato verrai informato ed invitato alle presentazioni ufficiali del libro che farò (dal mese di settembre in poi), potrai partecipare, acquistare la tua copia del libro direttamente in tale occasione, usufruendo della speciale promozione per i miei contatti diretti. **** M...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...