Oggi ho ripensato ad una recente e dibattuta questione, oggetto di dispute e lotte tra visioni più o meno tradizionaliste. Chiaramente delle lotte in TV o dei salottini da bar non mi interessa un granché. Mi soffermo invece sulle dispute giurisprudenziali, vere e proprie battaglie fra teorie giuridiche, fra opposte interpretazioni e che si disputano su vissuti reali, di gente comune che sceglie di resistere ad oltranza perché ci crede nei loro diritti o forse nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni. E tutto ciò è davvero affascinante, quanto meno per me ovvio! Bando alle chiacchiere il problema è stato questo. Una coppia eterosessuale di marito e moglie nel corso della loro unione cambia titolo e diviene coppia omosessuale perché lui sceglie di sottoporsi ad intervento chirurgico e diviene una lei. Ecco che al termine del procedimento di rettifica delle generalità come conseguenza scatta la cessazione degli effetti civili d'ufficio, il ricorso dei coniugi ai giudici e così via fino ad arrivare alla Cassazione che dal canto suo si rivolge alla corte costituzionale. I giudici di legittimità dichiarano incostituzionale per violazione dell'art 2 costituzione, gli art 2 e 4 della l. 164/82 appunto quella dalla quale scaturiva "il divorzio imposto". In buona sostanza, la pronuncia della Corte Costituzionale è tesa ad affermare il principio secondo il quale la relazione tra due soggetti è tutelabile come formazione sociale, ex art. 2 Cost., seppur sovvenga un mutamento di sesso di uno dei componenti della coppia, salvo che sussista il consenso di entrambi al mantenimento degli effetti civili del matrimonio.
la Corte di Cassazione sposa la teoria della corte costituzionale. Ritiene che un sistema, quale quello italiano, che permette ad oggi le unioni matrimoniali a soli soggetti eterosessuali, non esclude il mantenimento degli effetti civili del matrimonio di due soggetti dello stesso sesso.
Cioè la Corte Costituzionale e, di conseguenza, la Corte di Cassazione ritengono intollerabile che il mutamento di sesso in corso di matrimonio comportino un totale venir meno delle tutele, dei diritti fondamentali e doveri solidali che comportano le unioni affettive “sulle quali si fondano le principali scelte di vita e si forma la personalità sul piano soggettivo"
La Corte di Cassazione, conclude affermando che a seguito dell’illegittimità costituzionale, degli artt. 2 e 4 l. 164/1984 disposta con Sentenza Costituzionale 170/2014, si accoglie il ricorso delle parti e si conservano e riconoscono i diritti e i doveri conseguenti al vincolo matrimoniale che è stato legittimamente contratto. Allo stesso tempo, la Corte sollecita il Legislatore nel senso di colmare un tal vuoto normativo, individuando una forma di convivenza registrata che possa tutelare i diritti e gli obblighi delle parti in una situazione come quella esposta.
Quindi i giudici lungi dall'introdurre un nuovo principio all’interno dell’ordinamento crea un precedente ma passa la palla al Legislatore, il quale avrà il compito di formulare una serie di norme tali da evitare le situazioni di assoluta indeterminatezza in ordine ai diritti ed obblighi spettanti ai coniugi dello stesso sesso a seguito di matrimonio legittimamente contratto.
Chiaro che la questione è da analizzare alla luce delle tutele da concedere e non nel senso di ampliare la disciplina del matrimonio alle unioni omoaffettive, tuttavia questo precedente rappresenta una pietra miliare in merito alla questione ed è senz'altro un apertura. .
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