Nel caso in cui il datore di lavoro assicuri ai lavoratori solo la formazione generica in materia di sicurezza sul lavoro si può profilare responsabilità dello stesso in caso di infortunio
Con la sentenza n. 18444 del 4 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha previsto l’imputabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel caso in cui, a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad una macchina, è emerso che questi abbia ricevuto esclusivamente formazione ed informazione sulla sicurezza di natura generica, senza ricevere una formazione specifica riguardo l’uso dei macchinari utilizzati dal lavoratore stesso.
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