Passa ai contenuti principali

Il silenzio della PA

I giudici riconoscono la risarcibilità della danno ingiusto cagionato dall'inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione di un procedimento. Quindi applicano la legge 241/90 come novellat dalla l. 69/2009.

Ecco che torna il problema del danno da ritardo, questa volta risolto normativamente con la configurazione di un illecito aquiliano

In particolare il risarcimento spetta quando senza riscontro resti l’istanza presentata in quei casi in cui “il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio”. 

Allo stato la giurisprudenza ritiene la risarcibilità del danno da ritardo solo nell’ipotesi in cui venga concesso in ritardo un provvedimento favorevole al privato.

 Invece, nel caso di perdurante silenzio si ritiene che sia possibile riconoscere un risarcimento nell’unico caso in cui sia prevedibile la spettanza del bene oggetto dell’istanza del privato.

Tuttavia la predetta impostazione, che ricalca  l’illecito da atto illegittimo come un illecito aquiliano sembra cozzare con la ratio della legge 241/1990 la quale introduce proprio una serie di obblighi procedimentali di correttezza a carico della P. A. a seguito dell’istanza del privato.

Tuttavia, allo stato la tesi maggioritaria è quella per cui la responsabilità e dunque il danno non discendono automaticamente dalla scadenza del termine.  

Ne consegue che secondo l´art. 2043 dovrà essere rigorosamente provato nel suo ammontare e sarà comunque limitato al c.d. interesse negativo. Il danno risarcibile “non potrà, essere quello che discende dalla mancata emanazione del provvedimento, ma solo quello che sia derivato al privato dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine, in altri termini l’interesse negativo".

Sotto il profilo probatorio il privato danneggiato potrà invocare l´illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa, o allegare circostanze ulteriori idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà poi all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile.

Commenti

Post popolari in questo blog

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...

Continuo.

Riprendo il tema di ieri. Molto buffa è simpatica la goffa reazione del ministero dell'istruzione ai primi segnali di rivolta mediatica suscitata dai falsi moralisti un po' conservatori un po' azzeccagarbugli un pó spargi - caos. Ecco subito pronta una parziale modifica al piano di riforma scolastico. Il progetto pari opportunità sarà facoltativo! Ai genitori dunque la scelta, firmare aderendo al progetto oppure no. Così facendo manifestano quasi la flagranza di reato o almeno non sembrano proprio sicuri della propria  legge.. Ed hanno ragione perché è la solita, inutile trovata per creare mercato a qualcuno. Sicuramente però, dicevo ieri, nel governo non c'era alcun intento trasformista o riformatore di imitare quel movimento filosofico-culturale nato nel Nord America fra gli anni 70/80 poi denominati  studi di genere  o  gender studies  nel mondo anglosassone. Figurarsi se questi potessero mai prendere una strada talmente radicale! La riforma rinvia sempliceme...

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque ...