Passa ai contenuti principali

Il silenzio della PA

I giudici riconoscono la risarcibilità della danno ingiusto cagionato dall'inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione di un procedimento. Quindi applicano la legge 241/90 come novellat dalla l. 69/2009.

Ecco che torna il problema del danno da ritardo, questa volta risolto normativamente con la configurazione di un illecito aquiliano. 

In particolare il risarcimento spetta quando senza riscontro resti l’istanza presentata in quei casi in cui “il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio”. 

Allo stato la giurisprudenza ritiene la risarcibilità del danno da ritardo solo nell’ipotesi in cui venga concesso in ritardo un provvedimento favorevole al privato.

 Invece, nel caso di perdurante silenzio si ritiene che sia possibile riconoscere un risarcimento nell’unico caso in cui sia prevedibile la spettanza del bene oggetto dell’istanza del privato.

Tuttavia la predetta impostazione, che ricalca  l’illecito da atto illegittimo come un illecito aquiliano sembra cozzare con la ratio della legge 241/1990 la quale introduce proprio una serie di obblighi procedimentali di correttezza a carico della P. A. a seguito dell’istanza del privato.

Tuttavia, allo stato la tesi maggioritaria è quella per cui la responsabilità e dunque il danno non discendono automaticamente dalla scadenza del termine.  

Ne consegue che secondo l´art. 2043 dovrà essere rigorosamente provato nel suo ammontare e sarà comunque limitato al c.d. interesse negativo. Il danno risarcibile “non potrà, essere quello che discende dalla mancata emanazione del provvedimento, ma solo quello che sia derivato al privato dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine, in altri termini l’interesse negativo".

Sotto il profilo probatorio il privato danneggiato potrà invocare l´illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa, o allegare circostanze ulteriori idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà poi all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile.

Commenti

Post popolari in questo blog

Legittimità del fermo amministrativo

Il giudice tributario ha espresso più volte il principio secondo il quale il fermo amministrativo è illegittimo quando l'autovettura su cui è applicato sia definibile strumentale alle attività lavorative del dipendente, il cui luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello di abitazione.  Il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di impugnazione di un preavviso di fermo e iscrizione a ruolo di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi.

Tutela degli animali

Interessante come una recente sentenza della Cassazione amplia il significato di tutela e protezione degli animali. La cosa è degna di considerazione seppur il caso di specie sia talmente paradossale da far apparire quasi scontata la loro decisione di confermare la colpevolezza dei "bracconieri" dei giorni nostri (ahimè ancora esistono). Due cacciatori, abusivi, creavano una trappola per catturare qualche cinghiale e invece del cinghiale ferivano malamente il cane di proprietà di un Soggetto che, invece, ama il proprio animale e quindi denunciava il fatto. La forestale acchiappa i due e scatta il procedimento in cui vengono contestati diversi reati fra cui caccia abusiva e maltrattamento di animali. Nello specifico mi interessa quest'ultimo. Il nostro codice penale stabilisce all'art 544 ter che " chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le...

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...