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La mediazione per consumatori

Il governo approva il decreto legislativo attuativo della direttiva europea (n. 2013/11/UE) sulle controversie extragiudiziali dei consumatori. 
Dunque viene istituito uno strumento ad hoc proprio per permettere ai consumatori di transigere, al di fuori, di un giudizio, le controversie con le imprese.
Vengono introdotte delle modifiche al codice del consumo ma sempre senza che ne venga stravolto il fine, la ratio di tutela dei consumatori.
Le speranze lasciano credere che si tratti di uno strumento valido ed efficace per tutti i consumatori che sentano di aver subito un ingiustizia perpetrata da grosse imprese, come potrebbero essere le società che gestiscono la raccolta rifiuti ovvero quelle che gestiscono beni pubblici come l'acqua oppure quelle che gestiscono il credito (concessionaria X piuttosto che riscossione Y e ci siamo capiti). 
Resta inteso che lo strumento potrà trovare applicazione con tutte le compagnie che gestiscono servizi e che magari, ogni tanto, nella determinazione dei prezzi fanno un po' come gli pare.
La novità più incisiva, comunque, è rappresentata dall'istituzione delle ADR 
presso le principali associazioni di tutela dei consumatori.
ADR, ossia organismi all'interno dei quali si gestisce la risoluzione delle controversie attraverso un ampio ventaglio di procedure quali (mediazione, arbitrato, negoziazioni ed altre).
Questi organismi dovranno  essere iscritti in apposito elenco tenuto dalle autorità competenti alle quali spetterà definire il procedimento per l’iscrizione e la verifica del rispetto dei requisiti di “stabilità, efficienza, imparzialità”, nonché del principio di “tendenziale non onerosità”, per l’utente, del servizio.
Ciò non toglie che la funzionalità ovvero l'efficacia della procedura di transazione dipende sempre dalle imprese e da quanto siano realmente interessate a scendere a compromessi con gli utenti-consumatori. Fin'ora gli strumenti conciliazioni esistenti sono risultati solo marginalmente efficaci (cioè solo in determinate materie come telecomunicazione e forniture elettriche) perché il costo di un processo alle imprese non fa paura quanto ne fa ad un consumatore. E quindi esaurita la fase di tentativo di transazione, di fronte all'irremovibilità e passività delle imprese (agenzie di viaggio, compagnie aeree, società che gestiscono acqua e rifiuti, etc) il consumatore aveva una scelta. Continuare in giudizio con ovvie spese di giustizia ovvero abbandonare la propria posizione. 
Aggiungo anche che a mio parere il non considerare destinatari di questo strumento conciliativo anche le aziende pubbliche è un grosso limite perché sovente le problematiche dei consumatori sono proprio con l'agenzia delle entrate. La quale però continua a restare intoccabile. 
Questo ultimo inciso richiederebbe una breve panoramica sulla class action.
Ma ciò necessità un post a sè che mi riprometto di fare a brevissimo.

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