Nel caso di specie in luogo dell’effettiva esigenza di assistere il familiare il lavoratore si è assentato per andare a ballare.
La giurisprudenza ritiene si configuri un abuso del diritto, comportamento che lede la fiducia del datore di lavoro e, quindi, giustifica il recesso dal rapporto di lavoro.
Inoltre il comportamento del dipendente ha creato un pregiudizio al datore di lavoro onerandolo di predisporre un’organizzazione diversa del lavoro in azienda ed un pregiudizio ai colleghi che devono sostituire il lavoratore rendendo più gravosa la prestazione lavorativa.
A nulla è valsa l’eccezione avanzata secondo cui la Legge 104/1992 non richiede il requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza ai fini del legittimo esercizio del diritto alla fruizione dei permessi in oggetto e che il lavoratore avesse prestato assistenza alla madre dopo il suo rientro a casa, né l’eccezione che la fattispecie comunque fosse da ricondursi all'ipotesi dell’assenza ingiustificata per la quale il CCNL aziendalmente applicato prevede solo una sanzione conservativa.
Infatti la decisione della Corte di Cassazione si fonda sulla considerazione che il permesso retribuito è stato utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla norma e pertanto è legittima la contestazione disciplinare che ha ad oggetto propria l’uso improprio del permesso.
Commenti
Posta un commento