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Vendita con patto di riscatto o mutuo?

La Corte di Cassazione, sez. Civ. ha consolidato l’orientamento secondo cui una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'adempimento di un mutuo, mentre il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute.
Una siffatta vendita costituisce un mezzo per eludere il divieto del "patto commissorio", ed ha causa illecita che ne determina l'invalidità.

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