La Corte di Cassazione, sez. Civ. ha consolidato l’orientamento secondo cui una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'adempimento di un mutuo, mentre il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute.
Una siffatta vendita costituisce un mezzo per eludere il divieto del "patto commissorio", ed ha causa illecita che ne determina l'invalidità.
Una siffatta vendita costituisce un mezzo per eludere il divieto del "patto commissorio", ed ha causa illecita che ne determina l'invalidità.
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