La Terza Sezione Civile del Tribunale di Verona in occasione di una controversia vertente sulla mancata esecuzione di un contratto preliminare d’affitto d’azienda, ha sentenziato che "L’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa: ne consegue che, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, lo stesso iter debba essere seguito nel caso in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa”.
Il giudizio in questione veniva instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice, su ricorso proposto dalla parte promittente conduttrice che pretendeva la restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta a favore della parte promittente locatrice al momento della stipulazione del preliminare, la quale era inadempiente, avendo rifiutato di stipulare il contratto definitivo.
Il ricorrente, prima di procedere dinanzi al giudice ordinario, aveva tentato – invano - di risolvere la controversia in via stragiudiziale, inoltrando una proposta di negoziazione assistita, ai sensi di legge.
Il giudice ha rilevato che la controversia pendente rientrava tra quelle per le quali è richiesto, in via preliminare, l’instaurazione obbligatoria della procedura di mediazione.
Secondo il Tribunale, la norma che ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita, che sancisce:“Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati …”, non fa altro che imporre espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria ed altre procedure stragiudiziali obbligatorie, imposte dalla legge o da clausole contrattuali, salvo i casi in cui la legge imponga la mediazione obbligatoria: in tale ultima circostanza, soltanto la mediazione va esperita.
Concludendo, in caso di controversia avente ad oggetto una fattispecie rientrante fra quelle che richiedono mediazione obbligatoria, nel caso in cui la parte interessata ha presentato, senza esito, proposta di negoziazione assistita facoltativa, le parti coinvolte dovranno esperire il tentativo di mediazione, preliminarmente all’eventuale giudizio.
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