Passa ai contenuti principali

Assegno non datato? Può costituire prova dell'insolvenza fraudolenta

In tema di insolvenza fraudolenta, la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto può essere desunta anche dal pagamento  effettuato con un assegno privo di data ove si accerti che, già al momento della consegna del titolo, l’agente era insolvente e aveva dissimulato tale stato al venditore.

La Corte di Appello di Lecce, confermando quanto affermato in primo grado dal Tribunale di Brindisi, ha condannato l’imputato, reo di aver simulato una situazione di solidità economica, mediante il pagamento con un assegno bancario privo di provvista, e ciò al fine di ingannare la parte offesa e procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.

Veniva accertato, in punto di fatto, che l’imputato aveva ordinato una consistente fornitura di beni, garantendo il pagamento immediato della stessa. Successivamente alla definizione della compravendita, l’acquirente consegnava al venditore un assegno privo dell’apposizione della data, pregandolo di non incassarlo nell’immediato e reiterando tale richiesta anche successivamente. Il venditore, tuttavia, allarmato da tale condotta, pochi mesi dopo decideva, in ogni caso, di incassare l’assegno, che si scopriva privo di provvista.

Il mancato pagamento del debito contratto, l’assenza di prove dell’insorgenza di imprevisti di natura economica nonché, non ultima, la visura camerale evidenziante numerosi protesti precedenti al momento dell’ordine, sono state valutate quali prove dimostranti la condotta di dissimulazione dello stato di insolvenza dell’imputato.

Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che le parti, al momento della compravendita, erano concordi sul fatto che la controprestazione in denaro non avesse termini certi d’adempimento. Infatti, il creditore, secondo la prospettazione dell’imputato, avrebbe accettato un assegno privo di data in quanto pienamente consapevole del fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato solo nel momento in cui il debitore fosse stato in grado di adempiere.

Per potersi configurare il reato di cui all’art. 641 c.p., “il proposito dell’agente di non adempiere l’obbligo deve sussistere nel momento in cui questo prende giuridica consistenza, perché, se sopravvenisse, non avrebbe alcuna rilevanza, nonostante la condizione obiettiva del mancato pagamento”. Infatti, il discrimine tra mero inadempimento contrattuale e commissione del reato risiede nell’elemento ispiratore della condotta: il preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, la prova del quale può essere ricavata anche da argomenti induttivi, purché seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo dell’imputato, anche se non esclusivamente dal mero inadempimento.

La Suprema Corte ha ritenuto l’assegno privo di data non equiparabile ad un assegno ad esempio post datato, il quale, contrariamente a questo, è un titolo che il creditore può incassare in qualsiasi momento e, quindi, favorisce il beneficiario e non il debitore.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato, dunque, dichiarato inammissibile perché ampiamente dimostrato che il ricorrente, al momento dell’accordo, fosse consapevole di non poter adempiere e malgrado ciò abbia stipulato il contratto traendo in inganno il venditore e, appunto, dissimulando il proprio stato di insolvenza.

Commenti

Post popolari in questo blog

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...

Diritti ereditari del coniuge in seconde nozze

La Cassazione recentemente ha stabilito   che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.  Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius a...