Dal 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il nuovo decreto sulla depenalizzazione.
In materia di lavoro, sono diversi i reati degradati ad illeciti amministrativi. Nonostante questo, però, il nuovo decreto prevede per gli eventuali trasgressori pesanti sanzioni amministrative pecuniarie.
Vengono depenalizzate le violazioni implicanti la pena della multa o dell’ammenda, ma contestualmente diventano più pesanti le sanzioni.
Tra le violazioni in questione ad esempio l'omesso versamento dei contributi previdenziali. D’ora in poi, quando il datore di lavoro omette di versare la quota di contributi previdenziali trattenuta al lavoratore, scatta la depenalizzazione fino ad una determinata soglia, applicandosi sanzioni pecuniarie proporzionali alle omissioni. Non è, invece, punibile il datore di lavoro che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Altro esempio, la somministrazione abusiva. In questo caso ad essere depenalizzata è l’attività delle agenzie di somministrazione che assumono il lavoratore per conto di un utilizzatore, presso il quale il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, senza le prescritte autorizzazioni. Depenalizzata anche l’utilizzazione illecita di manodopera. In questo caso, la sanzione è di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato, nei confronti sia del somministratore che dell’utilizzatore.
Per le false dichiarazioni a scopo previdenziale, nel settore edile, viene comminata ad ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce una sanzione amministrativa che va da 20 a 206 euro.
Rimanendo in tema di false dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano rese per ottenere prestazioni economiche per malattia e maternità non spettanti oppure spettanti in misura minore, o per periodi più lunghi, d’ora in poi scatterà una sanzione che va da 103 a 516 euro per ogni soggetto cui la violazione fa riferimento.
Il decreto depenalizzazioni non prevede sanzioni penali per l’assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto (ossia organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore), introducendo invece una sanzione di 50 euro, per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore occupato. La sanzione verrà comminata sia al pseudo-appaltatore che al pseudo-committente, e in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 5mila euro e superiore a 50mila.
Stesso discorso per il "distacco" che si configura quando un datore di lavoro, per proprio interesse, mette uno o più lavoratori a disposizione temporanea di un altro soggetto per eseguire una determinata prestazione lavorativa.
Anche qui, infatti, in difetto di requisiti essenziali la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata di lavoro e per ogni lavoratore, venendo comminata sia nei confronti dello pseudo-distaccante che dello pseudo-distaccatario. Anche in questo caso la sanzione minima non può mai essere inferiore a 5mila.
Con riferimento all’esercizio abusivo dell’attività d’intermediazione, quindi senza le prescritte autorizzazioni, qualora il trasgressore non abbia perseguito nessun tipo di finalità di lucro viene introdotta una sanzione compresa tra 5mila e 10mila euro, non venendosi a configurare nessun reato.
Al contrario, se il trasgressore abbia svolto l’attività con finalità lucrative, rimane la contravvenzione, applicandosi la pena dell’arresto fino a 6 mesi, in aggiunta ad un’ammenda che va da 1.500 a 7.500 euro.
Il decreto sulle depenalizzazioni introduce per l’esercizio abusivo delle attività di ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione del personale, una sanzione amministrativa compresa tra 5mila e 10mila euro.
Lo stesso dicasi con riferimento alle violazioni dei divieti di discriminazione previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Salate le sanzioni previste per le violazioni in materia di collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, in base al nuovo decreto, sono previste le seguenti sanzioni:
QUANDO HA EFFICACIA IL DECRETO?
Vigendo il principio, in materia penale, del favor rei, se ne deduce che la norma ha efficacia retroattiva.
Dunque, se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi successive prevedono differenti sanzioni, viene ad applicarsi la disposizione più favorevole, a meno che la sanzione non sia già diventata definitiva in virtù di decreti o sentenze irrevocabili.
La cosa interessante è che in materia di depenalizzazione, secondo quanto detto sopra: qualora sia già intervenuto un decreto o una sentenza, questi ultimi vanno revocati dal giudice dell’esecuzione, in ragione del principio dell’cosiddetto ”abolitio criminis”, in quanto il fatto non è più previsto come reato.
In conclusione l'efficacia della revoca si applica anche al giudicato e agli effetti penali della relativa condanna.
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