Passa ai contenuti principali

PENALIZZAZIONI: QUALI REATI VENGONO CANCELLATI IN MATERIA DI LAVORO?

Dal 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il nuovo decreto sulla depenalizzazione.

 In materia di lavoro, sono diversi i reati degradati ad illeciti amministrativi. Nonostante questo, però, il nuovo decreto prevede per gli eventuali trasgressori pesanti sanzioni amministrative pecuniarie.

Vengono depenalizzate le violazioni implicanti la pena della multa o dell’ammenda, ma contestualmente diventano più pesanti le sanzioni.

Tra le violazioni in questione ad esempio l'omesso versamento dei contributi previdenziali. D’ora in poi, quando il datore di lavoro omette di versare la quota di contributi previdenziali trattenuta al lavoratore, scatta la depenalizzazione fino ad una determinata soglia, applicandosi sanzioni pecuniarie proporzionali alle omissioni. Non è, invece, punibile il datore di lavoro che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Altro esempio, la somministrazione abusiva. In questo caso ad essere depenalizzata è l’attività delle agenzie di somministrazione che assumono il lavoratore per conto di un utilizzatore, presso il quale il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, senza le prescritte autorizzazioni. Depenalizzata anche l’utilizzazione illecita di manodoperaIn questo caso, la sanzione  è di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato, nei confronti sia del somministratore che dell’utilizzatore.

Per le false dichiarazioni a scopo previdenziale, nel settore edile, viene comminata ad ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce una sanzione amministrativa che va da 20 a 206 euro.

Rimanendo in tema di false dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano rese per ottenere prestazioni economiche per malattia e maternità non spettanti oppure spettanti in misura minore, o per periodi più lunghi, d’ora in poi scatterà una sanzione che va da 103 a 516 euro per ogni soggetto cui la violazione fa riferimento.

Il decreto depenalizzazioni non prevede sanzioni penali per l’assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto (ossia organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore), introducendo invece una sanzione di 50 euro, per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore occupato. La sanzione verrà comminata sia al pseudo-appaltatore che al pseudo-committente, e in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 5mila euro e superiore a 50mila.

Stesso discorso per il "distacco" che si configura quando un datore di lavoro, per proprio interesse, mette uno o più lavoratori a disposizione temporanea di un altro soggetto per eseguire una determinata prestazione lavorativa.

Anche qui, infatti, in difetto di requisiti essenziali la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata di lavoro e per ogni lavoratore, venendo comminata sia nei confronti dello pseudo-distaccante che dello pseudo-distaccatario. Anche in questo caso la sanzione minima non può mai essere inferiore a 5mila.

Con riferimento all’esercizio abusivo dell’attività d’intermediazione, quindi senza le prescritte autorizzazioni, qualora il trasgressore non abbia perseguito nessun tipo di finalità di lucro viene introdotta una sanzione compresa tra 5mila e 10mila euro, non venendosi a configurare nessun reato.

Al contrario, se il trasgressore abbia svolto l’attività con finalità lucrative, rimane la contravvenzione, applicandosi la pena dell’arresto fino a 6 mesiin aggiunta ad un’ammenda che va da 1.500 a 7.500 euro.

Il decreto sulle depenalizzazioni introduce per l’esercizio abusivo delle attività di ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione del personale, una sanzione amministrativa compresa tra 5mila e 10mila euro.

Lo stesso dicasi con riferimento alle violazioni dei divieti di discriminazione previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Salate le sanzioni previste per le violazioni in materia di collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, in base al nuovo decreto, sono previste le seguenti sanzioni:

 QUANDO HA EFFICACIA IL DECRETO?

Vigendo il principio, in materia penale, del favor rei, se ne deduce che la norma ha efficacia retroattiva.

Dunque, se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi successive prevedono differenti sanzioni, viene ad applicarsi la disposizione più favorevole, a meno che la sanzione non sia già diventata definitiva in virtù di decreti o sentenze irrevocabili.

La cosa interessante è che in materia di depenalizzazione, secondo quanto detto sopra: qualora sia già intervenuto un decreto o una sentenza, questi ultimi vanno revocati dal giudice dell’esecuzione, in ragione del principio dell’cosiddetto ”abolitio criminis”, in quanto il fatto non è più previsto come reato. 

In conclusione l'efficacia della revoca si applica anche al giudicato e agli effetti penali della relativa condanna.


Commenti

Post popolari in questo blog

L'amministratore unico di una srl. Poteri in autonomia

 Quali sono gli atti che L'amministratore unico di una società può compiere in autonomia e  senza preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci ? I  Giudici catanesi hanno fornito una risposta abbastanza chiara, in relazione alla vicenda che ha visto un neo amministratore unico di srl - privo di qualsivoglia competenza e/o esperienza in tema di gestione aziendale ed estraneo altresì al  business  della società - cedere ad una signora un locale da ballo, noto nella zona, a fronte di un esiguo corrispettivo. L'amministratore in questione era stato nominato da poco e fino a quel momento aveva fatto tutt'altro, rivestendo il ruolo di magazziniere nella società.   La società ha prima agito in via immediata e cautelare, ottenendo il sequestro giudiziario sull’azienda e, successivamente, ha proceduto con l'instaurazione di un ulteriore giudizio di merito finalizzato alla richiesta di nullità, annullabilità ovvero inefficacia dell’atto di compravendita....

"Avvocato, ma io l'ho letto su internet"

Sempre più spesso clienti in corso di separazione, terrorizzati (soprattutto perché hanno figli piccoli), mi chiedono quanto il "rapporto intimo" sia importante nel rapporto di coppia, quanto possa pesare in una separazione sulla "bilancia delle responsabilità". Diciamo che non me lo chiedono così, ma mi formulano altri tipi di domande tra le quali ti riporto queste, giusto per farti comprendere meglio la casistica per la quale scrivo oggi. 1) quanto mi costa il fatto che da tempo non intrattenevo più rapporti sessuali con il mio coniuge? 2) quanto può giustificare il mio tradimento il fatto che l'altro non volesse più rapporti con me? In tutta onestà non credevo che qualcuno mi potesse fare questo tipo di domanda, semplicemente perché molto  "tecnica" e particolarmente "specifica".  Quindi ho chiesto l'origine, il perché di queste domande. Come mai era sorto questo dubbio. Al che la risposta, che mi ha lasciato ancora più confusa. "...

Vuoi separarti meglio o vuoi continuare a reggere il peso della volta celeste come Atlante?

Con questo articolo voglio dimostrarti che è possibile separarti meglio, senza traumi per i tuoi figli e senza impoverirti, riuscendo a mantenere costante il tuo tenore di vita.  Ti garantisco che sarai anche più felice uscendo dal campo di guerra in cui attualmente ti trovi e che scoprirai anche come fare la felicità dei tuoi figli e del tuo ex.  Capirai anche se chi ti assiste usa la tua crisi di coppia per biechi interessi fregandosene totalmente di quelli che fino ad un paio di giorni fa, erano i tuoi affetti e che tu invece vorresti tutelare anche  se ti vuoi separare.  A questo punto sarai consapevole e potrai scegliere di liberartene anche perché ti costa un occhio della testa e non realizza ciò che tu in cuor tuo vuoi davvero. Se sei in crisi di coppia e vuoi separarti senza danneggiare i tuoi figli e senza che il tuo patrimonio subisca perdite come un serbatoio bucato che fa acqua da tutte le parti, allora non solo dovrai leggere tutto fino alla fine, ma far...