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Come opera la società di riscossione per il recupero dei debiti d'impresa ?

Che l'attività di recupero dei crediti, posta in essere dagli enti deputati alla riscossione del credito (Riscossione Sicilia spa, Equitalia, SERIT etc etc), il più delle volte sia illegittima lo abbiamo già ribadito in tanti post precedenti a questo.
Quello che descrivo oggi in questo post è qualcosa di diverso e, per certi versi, più grave di una procedura esecutiva nulla per vizi di notifica o altro.
Descrivo il caso specifico così sarà più semplice inquadrare la questione.
Una piccola impresa individuale aveva dei debiti con l'agenzia delle entrate che a propria volta passava la gestione del recupero del credito alla concessionaria di zona, la quale iniziava una procedura esecutiva nei confronti dell'impresa.
I crediti, qualora fosse mai esistiti, risultavano tutti prescritti ma, ciò nonostante, la Riscossione S. notificava la cartella che veniva immediatamente impugnata dinnanzi al Giudice Tributario.
Purtroppo i tempi della Giustizia Tributaria sono molto lunghi anche per la pronuncia di una semplice sospensiva dell'esecutività della cartella e, quindi, nelle more la concessionaria notificava al titolare dell'impresa, che nel frattempo aveva finalmente maturato il diritto ad una pensione, un atto di pignoramento presso terzi.
Il terzo in questione era l'INPS che aveva un cospicuo debito, di natura pensionistica, nei confronti dell'imprenditore.
Provvediamo immediatamente a diffidare L'INPS di non pagare la concessionaria e contestualmente proponiamo opposizione al pignoramento.
Ciò nonostante l'Ente previdenziale girava tutta la somma a credito dell'imprenditore-pensionato alla concessionaria rendendosi partecipe dell'attività illegittima posta in essere dalla Riscossione.
Il giudice, comunque, sospendeva il pignoramento perché in prima istanza accoglieva la nostra richiesta ritenendo illegittimo l'operato degli enti in questione, ma la sostanza non cambiava in quanto l'ente di riscossione, con l'ausilio dell'INPS si appropriava della somma nella sua interezza, in barba ad ogni attività di difesa posta in essere a tutela dell'imprenditore-pensionato.
Prima di avere la sentenza positiva per l'impresa ed il rimborso di quanto spettante, sono passati 8 anni anche perché nel corso del giudizio è sparito il fascicolo con tutti i documenti e sono cambiati due giudici.
Ad ogni modo l'imprenditore-pensionato ha avuto giustizia e questo è quello che, alla fine, ha più importanza ? Come a dire "tutto è bene quel che finisce bene"?
No! non credo proprio che tutto questo sia un bene che finisce bene. Piuttosto è qualcosa che nasce storto e poi si raddrizza. Ma non coincide con una idea di giustizia, non è utile per l'economia individuale, familiare, imprenditoriale e neppure per l'economia italiana.
La norma alla base di tutta la questione si presta ad atti di abuso da parte delle società di riscossione del credito avallati dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti tutta l'attività esecutiva per il recupero del credito presso il terzo, posta in essere dalla Riscossione S., si è basata non sulle norme ordinarie ma sulla norma speciale di cui all'art 48 bis del DPR 602-73. Questa norma prevede che, per gli importi superiori a 10.000 e previa verifica dell'esistenza di crediti del debitore nei confronti della Pubblica Amministrazione, il concessionario del credito possa attivare una procedura di pignoramento presso il terzo (appunto la PA) molto più veloce di quella ordinaria e che non ha le stesse limitazioni in termini di percentuali di riscossione.  Non è neppure necessario che il Giudice si pronunci e dichiari l'assegnazione delle somme pignorate e accantonate, essendo invece sufficiente un controllo preliminare sulla legittimità del pignoramento da parte dello stesso ente pubblico debitore.
Si comprende quanto sia importante quel controllo preliminare da parte della Pubblica Amministrazione e come la causa si vinca proprio sulla valutazione dell'esistenza o meno della regolarità di questo controllo, in assenza del quale il concessionario del credito si potrà appropriare della somma nella sua interezza ed immediatamente, senza intervento del Giudice competente.
Ciò che nel caso concreto è degno di attenzione è che, poiché si era in presenza di crediti di natura pensionistica, la procedura speciale di pignoramento presso terzi era illegittima anche sotto un altro aspetto. Infatti il pignoramento si sarebbe dovuto eseguire sempre nei limiti posti dalla disciplina ordinaria di cui all'art 543 cpc (che ante riforma erano di 1/5 dell'importo pignorato  mentre adesso sono pari alla pensione sociale)
In conclusione è molto importante per la difesa dell'impresa ovvero del contribuente, nello specifico caso in cui siano contestualmente debitori e creditori di enti pubblici, valutare anche questi aspetti della validità della procedura esecutiva posta in essere dalla società di riscossione: 1) la regolarità del controllo sulla fondatezza dell'azione che l'ente pubblico terzo deve effettuare a  norma e rigore di legge;  2) la natura pensionistica o meno dei crediti.




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