Ebbene sì c'è chi procede esecutivamente per meno di 10 Euro.
Nel caso di specie era stato promosso un pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo, successivamente al quale il soggetto esecutato ha provveduto a pagare la somma precettata, rimanendo però insoddisfatto un credito pari ad Euro 8,58. In ogni caso la procedura esecutiva è proseguita sino a giungere ad ordinanza di assegnazione somme.
Confesso che non ci ho creduto subito!
Nel caso di specie era stato promosso un pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo, successivamente al quale il soggetto esecutato ha provveduto a pagare la somma precettata, rimanendo però insoddisfatto un credito pari ad Euro 8,58. In ogni caso la procedura esecutiva è proseguita sino a giungere ad ordinanza di assegnazione somme.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’azione esecutiva promossa per il recupero di una somma troppo esigua (nel caso di specie Euro 8,58), configura contrarietà a buona fede, nonché abuso del processo.
La ratio decidendi della sentenza è questa: “non può ricevere tutela giuridica se l’entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso”.
E’ dunque certamente valido il principio per cui il soggetto ha diritto al pieno e completo soddisfacimento delle sue ragioni, tuttavia la sentenza in commento richiama la precedente giurisprudenza la quale esige che il creditore adduca delle specifiche circostanze che abbiano condotto lo stesso a non invitare il debitore a pagare spontaneamente l’importo irrisorio dovuto. Sussiste quindi in generale un onere del creditore a sollecitare il debitore ad un adempimento spontaneo del modesto residuo credito prima di procedere esecutivamente.
La ratio decidendi della sentenza è questa: “non può ricevere tutela giuridica se l’entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso”.
E’ dunque certamente valido il principio per cui il soggetto ha diritto al pieno e completo soddisfacimento delle sue ragioni, tuttavia la sentenza in commento richiama la precedente giurisprudenza la quale esige che il creditore adduca delle specifiche circostanze che abbiano condotto lo stesso a non invitare il debitore a pagare spontaneamente l’importo irrisorio dovuto. Sussiste quindi in generale un onere del creditore a sollecitare il debitore ad un adempimento spontaneo del modesto residuo credito prima di procedere esecutivamente.
La sentenza potrebbe aprire scenari interessanti ad esempio: quando il credito è esiguo ? Quali sono i criteri?
Ovviamente il caso di specie è un paradosso, ciò non toglie che sarà necessario fissare dei parametri quali ad esempio potrebbero essere le condizioni reddituali dei soggetti in causa, l'importo originario del debito, la buona volontà del debitore etc.
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