Passa ai contenuti principali

Spetta la tutela del diritto d'autore agli oggetti di design ?

La  Cassazione, sezione civile, ha recentemente statuito che agli oggetti di design, ai quali in genere è precluso l’accesso alla tutela del diritto d'autore, possa spettare la predetta tutela a patto che abbiano il valore artistico.
La fattispecie da cui trae origine la sentenza è simpatica. Trattasi di una piccola impresa individuale che aveva invocato la tutela del diritto d'autore per una panchina per la quale sosteneva  fosse stato usato il proprio specifico design.
La vicenda è arrivata in Cassazione ed i Giudici hanno rigettato la richiesta sostenendo che l'oggetto in questione non presentava il così detto "valore artistico".
La sentenza si è espressa, prima chiarendo la funzione del valore artistico e poi elencando alcuni indici rilevatori della sua esistenza.
Sostengono i giudici della Suprema Corte, che il valore artistico lo si può ravvisare quando l'oggetto di design sia esposto in musei, raffigurato in riviste d’arte, premiato dalla critica e venduto per cifre esorbitanti. Insomma, quando viene  apprezzato come opere d’arte da dalla critica e da uomini evidentemente competenti in materia.
La sentenza è interessante perchè crea dei criteri per tutelare anche l'oggetto di design, contemporaneamente distinguendolo dal disegno industriale.
All'ultimo è riservata una tutela davvero incisiva, cioè la  protezione da 5 a 25 anni ai sensi dell’art. 37 Codice della Proprietà Industriale. 
Nello specifico la ricorrente in Cassazione non ha dimostrato, nella fase di merito, che l’arredo in questione è stato sufficientemente gradito dalla critica e quindi non ha potuto godere del diritto d'autore e neppure dell'esclusiva di 70 anni.
Questa sotto la sentenza per chi volesse leggerla.
Cass. Civ., Sez. I, 13 novembre 2015 n. 23292.

Commenti

Post popolari in questo blog

Transazione fra pensionati ed ENEL Distribuzione SPA

Insieme all'ADOC di Siracusa stiamo tentando di transigere la questione "sconto Energia ex dipendenti ENEL" ( vedi post ) ed a tal fine, a breve, invieremo apposita proposta agli uffici competenti della società. Chiunque ne avesse titolo è ancora in tempo per aderire alla proposta conciliativa, presentandosi preso gli uffici ADOC di Siracusa in Via Arsenale n. 38. Stiamo prospettando ad ENEL spa due opzioni: - il mantenimento dello sconto - la liquidazione di una somma definitiva calcolata in proiezione sino ad una età di 90 anni così richiedendo lo stesso trattamento ricevuto dagli ex dipendenti andati in pensione dopo l'accordo sindacale del maggio 2011. La proposta suddetta rappresenta una equa contemperazione fra le opposte posizioni perché in entrambi i casi, non andando in giudizio, per la società si eviterebbero le ulteriori richieste di danni economici causati dalla privazione illegittima ed arbitraria del diritto allo "sconto". D'altro...

Ti piacerebbe leggere qualcosa in anteprima del mio libro "Figli minori in tempo di crisi"? prosegui e vedrai

​ "Come faccio a leggere qualcosa del tuo libro ?" Anzitutto iscriviti qui, al blog, lasciando la tua mail. Verrai sempre aggiornato, ogni qualvolta pubblicherò un nuovo articolo. Dopodiché  ​ <<<<< Val al link sotto e lascia la tua mail > >>> Riceverai introduzione e i primi due capitoli. ​ Il libro è già stato pubblicato ed è già nell'elenco dei libri in commercio pertanto se vai in qualunque libreria e chiedi il titolo oppure dai il nome dell'autore, avrai la tua copia che  potrai acquistare al prezzo pieno (€16,00). Se sei registrato qui e segui il mio blog potrai acquistarlo al prezzo di 16 euro comprese le spese di spedizione. Se sei in zona e sei registrato verrai informato ed invitato alle presentazioni ufficiali del libro che farò (dal mese di settembre in poi), potrai partecipare, acquistare la tua copia del libro direttamente in tale occasione, usufruendo della speciale promozione per i miei contatti diretti. **** M...

Assegno postdatato nullo nella sostanza ovvero solo rispetto alla postdatazione ?

L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido?  Nella prassi degli scambi commerciali capita molto spesso che venga offerto, da chi acquista a chi vende "a copertura" del debito, un assegno riportante una data posticipata, di settimane ed alle volte anche mesi. Si tratta di una garanzia da sempre accettata dai fornitori in quanto, per certi versi, sicura e affidabile. Infatti giunti alla data prestabilita, presentando il titolo presso l'istituto di credito emittente, si dovrebbe incassare la somma portata dal titolo. Il motivo per cui dico "dovrebbe" lo si capirà dalla lettura del post ma anticipo che tutto è relativo alla correttezza che le parti del rapporto manterranno nella esecuzione del contratto.  Il motivo di affidabilità sta, sopratutto, nelle conseguenze negative che si verificherebbero per il debitore, qualora non rendesse disponibile la somma portata dal titolo entro la data riportata nel titolo. In questi casi, infatti, il ...