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Spetta la tutela del diritto d'autore agli oggetti di design ?

La  Cassazione, sezione civile, ha recentemente statuito che agli oggetti di design, ai quali in genere è precluso l’accesso alla tutela del diritto d'autore, possa spettare la predetta tutela a patto che abbiano il valore artistico.
La fattispecie da cui trae origine la sentenza è simpatica. Trattasi di una piccola impresa individuale che aveva invocato la tutela del diritto d'autore per una panchina per la quale sosteneva  fosse stato usato il proprio specifico design.
La vicenda è arrivata in Cassazione ed i Giudici hanno rigettato la richiesta sostenendo che l'oggetto in questione non presentava il così detto "valore artistico".
La sentenza si è espressa, prima chiarendo la funzione del valore artistico e poi elencando alcuni indici rilevatori della sua esistenza.
Sostengono i giudici della Suprema Corte, che il valore artistico lo si può ravvisare quando l'oggetto di design sia esposto in musei, raffigurato in riviste d’arte, premiato dalla critica e venduto per cifre esorbitanti. Insomma, quando viene  apprezzato come opere d’arte da dalla critica e da uomini evidentemente competenti in materia.
La sentenza è interessante perchè crea dei criteri per tutelare anche l'oggetto di design, contemporaneamente distinguendolo dal disegno industriale.
All'ultimo è riservata una tutela davvero incisiva, cioè la  protezione da 5 a 25 anni ai sensi dell’art. 37 Codice della Proprietà Industriale. 
Nello specifico la ricorrente in Cassazione non ha dimostrato, nella fase di merito, che l’arredo in questione è stato sufficientemente gradito dalla critica e quindi non ha potuto godere del diritto d'autore e neppure dell'esclusiva di 70 anni.
Questa sotto la sentenza per chi volesse leggerla.
Cass. Civ., Sez. I, 13 novembre 2015 n. 23292.

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