Passa ai contenuti principali

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità del godimento del bene ?


La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente.

Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento.
Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo.
L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva e logica da parte dei giudici.
In effetti, non sussiste alcun contrasto perché i giudici applicano il primo è più recente orientamento solo quando ragioni gravi ed urgenti, giustificano la sua prevalenza rispetto all'altro.

Nel caso concreto, oggetto di studio recente (maggio 2016) da parte della Corte di Cassazione, è stata la scoperta in un immobile dato in locazione, di una servitù di alcuni cavi elettrici posti ad una profondità inferiore a quella prescritta per legge. Questo vizio, peraltro, non appariva in alcun modo accertabile e riconoscibile dal conduttore al momento in cui entrò in possesso dell’immobile locato.

La presenza dei cavi poneva il conduttore in una oggettiva situazione di pericolo data la concreta possibilità di essere folgorato dagli stessi.

La gravità della situazione era tale da determinare l’assoluta inutilizzabilità dei locali, almeno fino a quando il proprietario non fosse intervenuto nella rimozione dei cavidotti, eliminando la situazione di grave pericolo in essere e futuro.

Per tali motivi, il conduttore sospendeva il pagamento dei canoni di locazione.

I giudici di legittimità hanno dato ragione al conduttore affermando ancora una volta il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene.

Si intuisce che il conduttore di un immobile non può sospendere per qualunque motivo il pagamento della mensilità, bensì solo in caso di inutilizzabilità dell'immobile e, sempre finché il proprietario non risolva la situazione.

Aggiungo che non sarà necessario il pericolo di morte per opporre il mancato pagamento dei canoni all'inadempimento del proprietario, potendo risultare, ad esempio, sufficiente anche una seria infiltrazione di umidità potenzialmente pericolosa per la salute dell'inquilino.

Vedi la sentenza cliccando sulla nuvoletta !!




Commenti

Post popolari in questo blog

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque

Chi deve dimostrare la causale di un assegno?

Alcune controversie ed alcune decisioni giudiziali confermano quanto sia necessario , in qualunque ambito professionale, essere molto dettagliati e circostanziati su ogni aspetto della relazione stessa, sopratutto su quelli ai quali nella prassi si dedica meno attenzione. A quanti di noi, nei rapporti professionali o commerciali, capita di essere "al di là del dettaglio" ? Vuoi per il rapporto di fiducia, per la fretta, per la noia, molti degli aspetti della relazione professionale vengono trascurati oppure semplicemente omessi dalla visione più ampia degli scenari possibili futuri. Ad esempio, nelle relazioni che implicano un notevole rapporto di fiducia reciproca, anche le categorie professionali più meticolose, scelgono spesso di concentrarsi sulla prestazione da eseguire piuttosto che sugli aspetti pratici e documentali del contratto professionale dal quale quella prestazione trae origine. In "fiducia" tutto è concesso. "Basta una stretta di mano". E c

A chi spetta il rimborso per Sisma '90 ?

Ad aprile ho pubblicato un post intitolato "il grande bluff" ( Articolo ) dove spiegavo i miei dubbi sulla concreta operatività della legge di stabilità in merito alla restituzione del 90% delle imposte, pagate per il triennio 90-92, dai contribuenti/dipendenti delle province colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990, cioè Ragusa, Siracusa e Catania. Ricordate? Ad ogni modo lo riposto. I dubbi non solo erano fondati ma erano anche pochi. Nel senso che i dubbi su concentravano solo sui criteri di assegnazione somme e sull'esiguità  dello stanziamento, non di certo sulla sostanza della norma e cioè sul fatto che quei rimborsi spettassero ai contribuenti/dipendenti. Davo per scontato che la norma fosse stata introdotta per riequilibrare le posizioni fra liberi professionisti e dipendenti nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali di grado superiore. Invece no. Ho cominciato a nutrire seri sospetti sull'effettiva volontà ministeriale di definire bonari