Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità del godimento del bene ?
Nel caso concreto, oggetto di studio recente (maggio 2016) da parte della Corte di Cassazione, è stata la scoperta in un immobile dato in locazione, di una servitù di alcuni cavi elettrici posti ad una profondità inferiore a quella prescritta per legge. Questo vizio, peraltro, non appariva in alcun modo accertabile e riconoscibile dal conduttore al momento in cui entrò in possesso dell’immobile locato.
La presenza dei cavi poneva il conduttore in una oggettiva situazione di pericolo data la concreta possibilità di essere folgorato dagli stessi.
La gravità della situazione era tale da determinare l’assoluta inutilizzabilità dei locali, almeno fino a quando il proprietario non fosse intervenuto nella rimozione dei cavidotti, eliminando la situazione di grave pericolo in essere e futuro.
Per tali motivi, il conduttore sospendeva il pagamento dei canoni di locazione.
I giudici di legittimità hanno dato ragione al conduttore affermando ancora una volta il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene.
La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente.
Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento.
Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo.
L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva e logica da parte dei giudici.
In effetti, non sussiste alcun contrasto perché i giudici applicano il primo è più recente orientamento solo quando ragioni gravi ed urgenti, giustificano la sua prevalenza rispetto all'altro.
Nel caso concreto, oggetto di studio recente (maggio 2016) da parte della Corte di Cassazione, è stata la scoperta in un immobile dato in locazione, di una servitù di alcuni cavi elettrici posti ad una profondità inferiore a quella prescritta per legge. Questo vizio, peraltro, non appariva in alcun modo accertabile e riconoscibile dal conduttore al momento in cui entrò in possesso dell’immobile locato.
La presenza dei cavi poneva il conduttore in una oggettiva situazione di pericolo data la concreta possibilità di essere folgorato dagli stessi.
La gravità della situazione era tale da determinare l’assoluta inutilizzabilità dei locali, almeno fino a quando il proprietario non fosse intervenuto nella rimozione dei cavidotti, eliminando la situazione di grave pericolo in essere e futuro.
Per tali motivi, il conduttore sospendeva il pagamento dei canoni di locazione.
I giudici di legittimità hanno dato ragione al conduttore affermando ancora una volta il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene.
Si intuisce che il conduttore di un immobile non può sospendere per qualunque motivo il pagamento della mensilità, bensì solo in caso di inutilizzabilità dell'immobile e, sempre finché il proprietario non risolva la situazione.
Aggiungo che non sarà necessario il pericolo di morte per opporre il mancato pagamento dei canoni all'inadempimento del proprietario, potendo risultare, ad esempio, sufficiente anche una seria infiltrazione di umidità potenzialmente pericolosa per la salute dell'inquilino.
Vedi la sentenza cliccando sulla nuvoletta !!
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