I giudici della Cassazione civile (vedi sentenza) hanno recentemente emesso una interessante sentenza chiara ed esaustiva sull'art 1490 cc che è la norma la quale sancisce la possibilità per le parti contrattuali in una compravendita e nel rispetto della propria autonomia negoziale, di escludere la garanzia legale.
Il caso specifico è quello in cui oggetto della compravendita è un'auto usata il cui contachilometri sia stato manomesso e presenti, dunque, meno chilometri rispetto quelli realmente percorsi.
Il ragionamento fatto dai Giudici, non fa una piega.
L’accordo tra venditore ed acquirente, con cui quest’ultimo rinuncia alla garanzia sul bene acquistato, non ha alcun effetto se il venditore, in malafede, ha taciuto al compratore il vizi della cosa.
La normativa codicistica, infatti, con il secondo comma dell’art. 1490, pone un limite all’autonomia negoziale nel caso in cui il venditore, tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta, tragga in inganno il compratore.
Naturalmente, tale norma non comprende il caso in cui, invece, il venditore, sia pure per colpa grave, non sia a conoscenza dei vizi della cosa venduta. In tal caso, infatti, “la condotta del tacere sarebbe conseguenza della ignoranza (sia pure colposa) dei vizi, e non della consapevole condotta decettiva richiesta dalla legge”.
Pertanto, il silenzio del venditore sui vizi del bene assume valenza ingannatoria solo se l’alienante era a conoscenza di tali vizi. Non a caso, l’art. 1490 cpv. esige la mala fede del venditore, e non la colpa grave, in quanto, tale disposizione è dettata con riferimento al momento conclusivo del negozio ed è volta a salvaguardare la genuinità dello scambio di consensi.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte statuisce che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art.1490 secondo comma cod. civ. – secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa venduta – presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero della garanzia che altrimenti non avrebbe accettato; ne deriva che non rientra nella sfera di applicazione della norma il caso in cui il venditore sia rimasto all’oscuro dei vizi della cosa venduta ancorché per sua colpa grave”.
In conclusione i Giudici hanno accolto il ricorso della concessionaria e cassato la sentenza dei Giudici di appello che invece avevano dato ragione all'acquirente, disponendo la riduzione del prezzo, vale a dire la restituzione di una parte del prezzo corrisposto.
Come dicevo sopra, l'iter argomentato dai Giudici è esatto e non sarebbe potuto essere diverso soprattutto in considerazione del principio processuale della "corrispondenza fra chiesto e pronunziato", secondo il quale il Giudice può sentenziare solo sulle domande delle parti e non oltre spingendosi al di la delle richieste e tesi difensive degli atti processuali di parte.
Il punto è un altro.
Nel caso de quo è indubbio che l'acquirente rivestisse la qualifica di "consumatore" mentre la concessionaria rivestiva quella del "professionista" e, dunque, altrettanto indubbia risulta l'applicazione alla fattispecie della normativa fissata dal codice del consumo, che è sostanzialmente quella che segue.
La garanzia legale prevista per la vendita di beni di consumo si applica anche in caso di acquisto di prodotti usati, ed in particolare nel caso di auto usate vendute da concessionari o rivenditori di auto.
Il caso specifico è quello in cui oggetto della compravendita è un'auto usata il cui contachilometri sia stato manomesso e presenti, dunque, meno chilometri rispetto quelli realmente percorsi.
Il ragionamento fatto dai Giudici, non fa una piega.
L’accordo tra venditore ed acquirente, con cui quest’ultimo rinuncia alla garanzia sul bene acquistato, non ha alcun effetto se il venditore, in malafede, ha taciuto al compratore il vizi della cosa.
La normativa codicistica, infatti, con il secondo comma dell’art. 1490, pone un limite all’autonomia negoziale nel caso in cui il venditore, tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta, tragga in inganno il compratore.
Naturalmente, tale norma non comprende il caso in cui, invece, il venditore, sia pure per colpa grave, non sia a conoscenza dei vizi della cosa venduta. In tal caso, infatti, “la condotta del tacere sarebbe conseguenza della ignoranza (sia pure colposa) dei vizi, e non della consapevole condotta decettiva richiesta dalla legge”.
Pertanto, il silenzio del venditore sui vizi del bene assume valenza ingannatoria solo se l’alienante era a conoscenza di tali vizi. Non a caso, l’art. 1490 cpv. esige la mala fede del venditore, e non la colpa grave, in quanto, tale disposizione è dettata con riferimento al momento conclusivo del negozio ed è volta a salvaguardare la genuinità dello scambio di consensi.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte statuisce che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art.1490 secondo comma cod. civ. – secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa venduta – presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero della garanzia che altrimenti non avrebbe accettato; ne deriva che non rientra nella sfera di applicazione della norma il caso in cui il venditore sia rimasto all’oscuro dei vizi della cosa venduta ancorché per sua colpa grave”.
In conclusione i Giudici hanno accolto il ricorso della concessionaria e cassato la sentenza dei Giudici di appello che invece avevano dato ragione all'acquirente, disponendo la riduzione del prezzo, vale a dire la restituzione di una parte del prezzo corrisposto.
Come dicevo sopra, l'iter argomentato dai Giudici è esatto e non sarebbe potuto essere diverso soprattutto in considerazione del principio processuale della "corrispondenza fra chiesto e pronunziato", secondo il quale il Giudice può sentenziare solo sulle domande delle parti e non oltre spingendosi al di la delle richieste e tesi difensive degli atti processuali di parte.
Il punto è un altro.
Nel caso de quo è indubbio che l'acquirente rivestisse la qualifica di "consumatore" mentre la concessionaria rivestiva quella del "professionista" e, dunque, altrettanto indubbia risulta l'applicazione alla fattispecie della normativa fissata dal codice del consumo, che è sostanzialmente quella che segue.
La garanzia legale prevista per la vendita di beni di consumo si applica anche in caso di acquisto di prodotti usati, ed in particolare nel caso di auto usate vendute da concessionari o rivenditori di auto.
La garanzia è, di regola, prevista in due anni dall’acquisto, salvo diversa pattuizione, ma mai inferiore ad un anno ed è sempre dovuta ed irrinunciabile.
Pertanto, ogni altra pattuizione, limitazione o esclusione della garanzia rende il contratto radicalmente nullo.
La garanzia legale è gratuita: non si paga nulla.
In caso di difetti della vettura nei primi sei mesi dall’acquisto, è il venditore a dover provare che il vizio non rientra nella garanzia; ovvero dovrà provare che il difetto è dovuto a normale usura del veicolo.
In conclusione i Giudici avrebbero senz'altro dato ragione all'acquirente qualora negli atti processuali fosse stata invocata la normativa del codice del consumo e non quella stabilita dall'art 1490 cc.
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