Cosa succede se uno dei coniugi, comproprietari di un immobile, risulta debitore? Il bene in comproprietà potrà essere venduto coattivamente per l'intero?
Gli orientamenti tra i giudici di merito si dividono fra quanti ritengono non possa validamente essere intrapresa azione esecutiva sull'intero immobile - senza così violare il diritto di proprietà del coniuge comproprietario non debitore - e quanti invece sostengono che l'immobile in comunione legale debba essere venduto coattivamente per l'intero, salvo poi corrispondere al coniuge, avente titolo, la propria quota del ricavato.
La recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, afferma il principio di diritto in base al quale per il debito di uno dei coniugi, è correttamente sottoposto a pignoramento per intero il bene, anche se compreso nella comunione legale con l’altro coniuge. Quindi considera valida e rituale la procedura esecutiva, fino all’aggiudicazione ed al trasferimento del bene in favore di terzi.
Così concludendo per il rigetto definitivo dell'opposizione di terzo, ex art. 619 c.p.c., avverso la procedura esecutiva immobiliare incardinata da altro soggetto nei confronti del proprio consorte, in quanto ritenuta lesiva dei suoi diritti dominicali, afferenti alla sua quota parte dell’immobile in comunione legale con il marito debitore.
Con la suddetta pronuncia i Giudici hanno riconosciuto la necessità e la contemporanea legittimità che l'esecuzione su ognuno dei beni facenti parte della comunione, si svolga esclusivamente sulla sua interezza e non su una inesistente quota della metà.
Al contempo, la Suprema Corte fa salva la possibilità di agire, a tutela del proprio diritto reale immobiliare, al terzo estraneo alla procedura.
Al contempo, la Suprema Corte fa salva la possibilità di agire, a tutela del proprio diritto reale immobiliare, al terzo estraneo alla procedura.
Ciò perché gli articoli 619 e 620 c.p.c. precludono soltanto la possibilità di influire sul corso della procedura medesima in alcuni suoi peculiari e specifici atti, quali l’aggiudicazione e la vendita o l’assegnazione (cioè sulla formale sostituzione nella titolarità del bene).
Sarebbe utile, dunque, in questi casi valutare apposita strategia difensiva molto prima che si inizi la procedura esecutiva, dunque, già in fase di consolidamento del titolo esecutivo.
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