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La consapevolezza nelle "frodi carosello" fonte di responsabilità penale

Avete mai sentito parlare delle "frodi carosello" ?

Confesso che mi piace molto il termine scelto per il tipo di principio giuridico, coniato dalla prassi giurisprudenziale, perché associo alla parola "carosello" il programma televisivo in voga dal 1957 al 1977. Quello che consisteva in una serie di sketch comici, sullo stile del teatro leggero e intermezzi musicali e adorabili animazioni, poi seguiti da messaggi pubblicitari. Non ne ho goduto direttamente, perché essendo nata nel 1976 non ci sono arrivata e dato che mia sorella maggiore mi parlava sempre di "Calimero il pulcino piccolo e nero" mi sono incuriosita e poi me ne sono fatta una cultura da autodidatta. A me piace tanto questo delle cucine --- Sicilia in Carosello

Mentre dall'altro lato c'è la parola "frode" che è quel comportamento consistente di artifici o raggiri finalizzati al conseguimento di illeciti profitti, la quale ovviamente è quella che è. Non evoca granché di emozioni positive.

Di certo, la prassi utilizza il termine carosello nel suo significato tradizionale di "qualunque movimento circolare", ovvero la giostra dei bambini, per esempio, che seppur gira resta sempre immobile.

Ritornando alla nostra sentenza, la Cassazione ha chiarito che tutti i soggetti economici che partecipino ad una “frode carosello”, con la consapevolezza di agire come parte di un meccanismo teso a recuperare e ripartire i vantaggi economici derivanti dal mancato versamento dell’IVA, rispondono dei reati fallimentari che derivino da tale condotta.

Nel caso in esame gli amministratori imputati nel processo per bancarotta fraudolenta, giunto sino al vaglio della Suprema Corte, venivano accusati di aver fatto parte di un’associazione a delinquere volta alla consumazione di “frodi carosello”, nel campo del commercio di pneumatici.

In particolare, secondo l'accusa, gli pneumatici in questione venivano ceduti a società estere  (con esenzione di IVA) per essere rivendute ad altre società. Queste, a loro volta, riapplicando l’IVA, senza mai versarla realmente, li cedevano ad un prezzo inferiore proprio alle società da cui avevano acquistato i beni.
Tali truffe hanno determinato la distrazione di ingenti somme di denaro dal patrimonio sociale, causandone il fallimento per il mancato versamento dell’IVA.

La Cassazione ha ritenuto che non sussiste una sostanziale differenza fra il protagonista di una frode IVA e colui che, invero, acquista a credito per poi disperdere i beni. In entrambi i casi sussiste il reato di bancarotta fraudolenta ed in entrambi i casi vi è una frode in danno ai creditori della società, che nello specifico è l’Erario.

I Giudici di legittimità hanno  ritenuto che gli imputati fossero artefici di una frode fiscale sulla base del fatto che l'accordo fra i protagonisti del "carosello" risultava "insito nella natura stessa delle operazioni economiche compiute” dagli imputati stessi.
Il senso è che la messa in opera di un "carosello fiscale" richiede l'accordo di tutti i soggetti economici che formano aderiscono ad esso.

Su questo iter argomentativo, ciò che fonda il giudizio di colpevolezza in ordine ai reati fallimentari è proprio la consapevolezza, in capo a tali soggetti, di agire come parte di un meccanismo (gioco o carosello) teso a recuperare e ripartire i vantaggi economici derivanti dal mancato versamento dell’IVA.
Concorrere in questo meccanismo fraudolento, con CONSAPEVOLEZZA, determina la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato (bancarotta) anche nell’extraneus, il soggetto, cioè, privo della qualifica di gestore nella società fallita.

Seguendo questa logica la Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati confermando la sentenza impugnata poiché nello specifico, sostiene, il "carosello" si fonda sull'accumulo del debito IVA da parte della società cartiera importatrice" e , dunque, "tutti i protagonisti ne sono necessariamente consapevoli così come, del resto, sono consapevoli delle vendite sottocosto che la cartiera effettua in favore del soggetto economico che poi immette effettivamente i beni sul mercato”.

Leggi la sentenza QUI.



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