La Corte di Cassazione, nella recente sentenza a SS.UU. del 18 aprile 2016, n. 7665 , si è espressa in tema di vizi della notificazione a mezzo PEC.
Ragion per cui, i giudici hanno aderito in pieno alla suddetta esegesi, definitivamente chiarendo che in tema di notificazioni eseguite a mezzo P.E.C., la nullità non possa essere mai pronunciata nel caso in cui sia stato raggiunto “Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo PEC espressamente a tal fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo…”, poiché ciò determina “il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC”.
In definitiva, concludono le Sezioni Unite, raggiunto lo scopo, l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza dimostrare anche la lesione del diritto di difesa rappresenta una mera eccezione di stile ovvero di principio.
Ha definitivamente chiarito come la nullità non possa essere mai pronunciata nel caso in cui la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, ossia il “risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso” all’indirizzo P.E.C. di destinazione.
La questione sottoposta alle SS. UU. muove le premesse dall’eccezione di nullità della notificazione sollevata dal ricorrente principale, il quale pur avendo ricevuto la notificazione via PEC del controricorso, aveva lamentato la presenza di vizi formali della relata di notifica e, dunque, la violazione dell’articolo 3-bis, co. 4) - 5), della legge n. 53 del 1994 e dall'articolo 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.
Detta eccezione di nullità, tuttavia, è apparsa ad avviso della Sezioni Unite destituita di qualsiasi fondamento.
E ciò, soprattutto in ragione del fatto che è consolidato in giurisprudenza il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del c.p.c secondo cui, la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Questo principio vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali — pertanto — la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
La questione sottoposta alle SS. UU. muove le premesse dall’eccezione di nullità della notificazione sollevata dal ricorrente principale, il quale pur avendo ricevuto la notificazione via PEC del controricorso, aveva lamentato la presenza di vizi formali della relata di notifica e, dunque, la violazione dell’articolo 3-bis, co. 4) - 5), della legge n. 53 del 1994 e dall'articolo 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.
Detta eccezione di nullità, tuttavia, è apparsa ad avviso della Sezioni Unite destituita di qualsiasi fondamento.
E ciò, soprattutto in ragione del fatto che è consolidato in giurisprudenza il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del c.p.c secondo cui, la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Questo principio vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali — pertanto — la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Del resto è pacifico anche che la denuncia di vizi fondati sulla "assunta" violazione di norme di rito non tutela ha una ratio molto concreta, cioè l'eliminazione del pregiudizio, subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
Ragion per cui, i giudici hanno aderito in pieno alla suddetta esegesi, definitivamente chiarendo che in tema di notificazioni eseguite a mezzo P.E.C., la nullità non possa essere mai pronunciata nel caso in cui sia stato raggiunto “Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo PEC espressamente a tal fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo…”, poiché ciò determina “il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC”.
In definitiva, concludono le Sezioni Unite, raggiunto lo scopo, l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza dimostrare anche la lesione del diritto di difesa rappresenta una mera eccezione di stile ovvero di principio.
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