Passa ai contenuti principali

La regolarità della notifica nel P.C.T.

La Corte di Cassazione, nella recente sentenza a SS.UU. del 18 aprile 2016, n. 7665 , si è espressa in tema di vizi della notificazione a mezzo PEC.
Ha definitivamente chiarito come la nullità non possa essere mai pronunciata nel caso in cui la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, ossia il “risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso” all’indirizzo P.E.C. di destinazione.

La questione sottoposta alle SS. UU. muove le premesse dall’eccezione di nullità della notificazione sollevata dal ricorrente principale, il quale pur avendo ricevuto la notificazione via PEC del controricorso, aveva lamentato la presenza di vizi formali della relata di notifica e, dunque, la violazione dell’articolo 3-bis, co. 4) - 5), della legge n. 53 del 1994 e dall'articolo 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.

Detta eccezione di nullità, tuttavia, è apparsa ad avviso della Sezioni Unite destituita di qualsiasi fondamento.

E ciò, soprattutto in ragione del fatto che è consolidato in giurisprudenza il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del c.p.c secondo cui, la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Questo principio vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali — pertanto — la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
Del resto è pacifico anche che la denuncia di vizi fondati sulla "assunta" violazione di norme di rito non tutela ha una ratio molto concreta, cioè l'eliminazione del pregiudizio, subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Ragion per cui, i giudici hanno aderito in pieno alla suddetta esegesi, definitivamente chiarendo che in tema di notificazioni eseguite a mezzo P.E.C., la nullità non possa essere mai pronunciata nel caso in cui sia stato raggiunto “Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo PEC espressamente a tal fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo…”, poiché ciò determina “il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC”.

In definitiva, concludono le Sezioni Unite, raggiunto lo scopo, l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza dimostrare anche la lesione del diritto di difesa  rappresenta una mera eccezione di stile ovvero di principio.

Commenti

Post popolari in questo blog

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che na...

Legittimità del fermo amministrativo

Il giudice tributario ha espresso più volte il principio secondo il quale il fermo amministrativo è illegittimo quando l'autovettura su cui è applicato sia definibile strumentale alle attività lavorative del dipendente, il cui luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello di abitazione.  Il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di impugnazione di un preavviso di fermo e iscrizione a ruolo di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi.

Lite temeraria

Sono state molte le strade  percorse per eliminare il numero dei contenziosi e, quindi, per abbreviare i tempi del processo. Riforme processuali su riforme. Il codice civile smembrato in sub-sub-sub commi...bis ter quater etc etc..non che non mi piaccia studiare, stare sempre in corsa. Insomma ci sta. In ogni professione bisogna aggiornarsi. Ma ciò che proprio non mi va giù è il doverlo fare pur sapendo che sarà inutile. L'ennesima, inutile riforma. Una perdita di energia per tutti.  Ma ogni cosa va come deve. E quindi i Giudici con una recentissima sentenza (817 del 2015) hanno centrato a pieno il bersaglio, finalmente accogliendo l'istanza di qualche temerario che ha insistito fino in Cassazione. Ve la faccio breve hanno solo applicato una vecchissima, obsoleta norma l'art 96 cpc, che sanziona la parte processuale le cui ragioni non sono fondate e che sta in giudizio senza che in realtà alcuna norma glielo conceda, condannandola non solo a pagare spese di giustizia ma a...