Direi che dipende!
[ Perché ci sono ]
Novità in merito:
- alla prevedibilità del default Lehman Brothers
-ed in relazione agli obblighi informativi (legali e contrattuali) gravanti sugli intermediari finanziari
Facciamo l'esempio di una investitrice che ha acquistato titoli Lehman Brothers nel corso del 2007, facendo affidamento sull’alto rating vantato dalla società emittente ed anche sulla solidità nota al mercato.
Supponiamo anche che la banca intermediaria aderiva al “Consorzio Patti Chiari” e quindi aveva obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli imposti dalla disciplina finanziaria.
Ecco che nel 2008 avviene il default Lehman.
L'investitrice cita in giudizio la banca, lamentando la violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti e chiedendo, anche, il risarcimento dei danni patiti.
Nello specifico gli acquisti erano stati effettuati nell’ambito di un rapporto di negoziazione, ricezione e trasmissione titoli.
Quindi non ricorreva la diversa ipotesi di gestione di un portafoglio.
@ Ecco la novità @
Per la giurisprudenza, in questo specifico caso di acquisto di titoli, non sussiste in capo alla banca nessun obbligo normativo di fornire al cliente informazioni, successive all’acquisto del titolo, sul suo andamento.
Quindi, se non sussistono segnali di rischio del titolo all'inizio della trattativa, nessuna informazione era dovuta dopo.
Infatti, è pacifico che i titoli in questione non subirono mai, prima del 15 settembre 2008, una “variazione significativa del livello di rischio” e pertanto non vennero esclusi dall’elenco Obbligazioni Basso Rischio Basso rendimento redatto dal Consorzio Patti Chiari.
Inoltre i giudici prendeno le mosse dal fatto che il consorzio Patti Chiari, nell’aprile 2008 aveva tolto dall’elenco circa 200 titoli, causa elevate variazioni dei prezzi, lasciando invece i titoli Lehman, che pure presentavano tale andamento, così rafforzando ulteriormente la convinzione delle banche circa la stabilità dell’emittente.
Per quanto, invece, attiene alla possibilità per le banche e gli operatori finanziari di prevedere e/o informare preventivamente i propri clienti dell’imminenza del default, i giudici escludono radicalmente che ciò fosse anche solo ipotizzabile.
Infatti, i singoli intermediari non hanno accesso a informazioni ulteriori rispetto a quelle ricavabili dall’andamento del mercato e dalle fonti ufficiali, la presenza di un rating stabile e senza neppure un outlook negativo (ovvero la possibilità di rivedere al ribasso il rating nel breve periodo) giustifica la permanenza di un giudizio di affidabilità anche da parte degli intermediari.
In conclusione non appare quindi concretamente sostenibile l’assunto che gli operatori del mercato finanziario avessero già avuto o dovessero avere contezza della crisi che stava per scoppiare, a differenza che per altri titoli, come i bond argentini, che subirono un progressivo ufficiale declassamento.
La differenza fra i titoli della Lehman Brothers e i bond argentini è data dal fatto che i primi hanno conservato il proprio rating in categoria A fino al 15 settembre 2008, giorno in cui è stata dichiarata fallita la società.
La differenza fra i titoli della Lehman Brothers e i bond argentini è data dal fatto che i primi hanno conservato il proprio rating in categoria A fino al 15 settembre 2008, giorno in cui è stata dichiarata fallita la società.
Proprio tale circostanza rende palese che il mercato finanziario non ha mai avvertito, prima dell’irreparabile, i sintomi del default, diversamente il rating delle Lehman sarebbe precipitato ben prima, come avvenne per i bond argentini dal marzo 2001 in poi.
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