Passa ai contenuti principali

Non paghi il mutuo ? Lo sfratto diventa molto più veloce

Con l’approvazione del D.L 59/2016 il governo ha introdotto novità sostanziali nella procedura di sfratto a seguito di omesso pagamento del mutuo.

Infatti, chi non paga il mutuo subirà il pignoramento della casa e, senza ulteriori garanzie, vedrà venduta all'asta la casa stessa. 

La novità sostanziale é rappresentata dal fatto che nella procedura di liberazione dell'immobile l'ufficiale giudiziario non avrà più alcun ruolo.

Questi non informerà più gli occupanti degli immobili della procedura pendente a proprio carico ne tantomeno potrà più stabilire quel necessario contatto e rapporto di fiducia, per una pacifica soluzione delle procedure. 

Il governo, per rilanciare l’economia, ha deciso di riformare drasticamente il settore specifico, con una  novità normativa che alla fine penalizza le fasce più deboli della popolazione. 

Ciò che non sembra preoccupare il legislatore è un dato molto rilevante dal punto di vista umano e sociale.  Infatti molto spesso le famiglie non riescono a pagare il mutuo per quella stessa crisi a causa della quale hanno perso il lavoro, e, dunque versano proprio nell’impossibilità di pagare oppure hanno altre situazioni gravi in famiglia che necessiterebbero di una maggiore attenzione.

Ma vediamo in cosa consiste la modifica normativa. 

Con l’entrata in vigore del decreto, lo sfratto dall’immobile sarà “immediato”, cioè subito dopo il pignoramento gli stessi privati che gestiscono le vendite all’asta, potranno provvedere in proprio alla liberazione dagli occupanti senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Si crea quindi una procedura speciale per chi non paga il muto, dove i rapporti di forza sono sproporzionatamente a favore dei creditori e contro chi non riesce a pagare.

Nello specifico la novità è l'art. 4 del d.l. 59/2016, che elimina la necessità di notificare l’atto di precetto e il preavviso di rilascio, risparmiando di fatto 30 giorni e riducendo la possibilità del debitore di difendersi.

Inoltre appare evidente la volontà di escludere l’Ufficiale Giudiziario dall’attività di liberazione dell’immobile, affidandone in esclusiva i compiti al Custode Giudiziario.

Risparmiare 30 giorni in procedure così complesse e delicate ed eliminare l’ufficiale giudiziario soggetto terzo e imparziale, e specializzato, che fino ad oggi è stato posto dalla legge quale garante dei diritti del creditore e quelli del debitore, rischia di aggravare l’emergenza abitativa legata alle procedure di sfratto ed acuire il conflitto sociale.

In conclusione, sembra che l'intenzione del legislatore sia quella di rendere attuabile immediatamente l'ordine di liberazione emesso del giudice.

Per cui si rende necessario un intervento difensivo congruente e coerente prima dell'emissione del provvedimento giudiziale in quanto, stando così le cose alla luce della nuova norma, intervenire dopo, diventa impossibile sopratutto venendo meno quel rapporto fondamentale ed essenziale con l'ufficiale giudiziario.



Commenti

Post popolari in questo blog

Transazione fra pensionati ed ENEL Distribuzione SPA

Insieme all'ADOC di Siracusa stiamo tentando di transigere la questione "sconto Energia ex dipendenti ENEL" ( vedi post ) ed a tal fine, a breve, invieremo apposita proposta agli uffici competenti della società. Chiunque ne avesse titolo è ancora in tempo per aderire alla proposta conciliativa, presentandosi preso gli uffici ADOC di Siracusa in Via Arsenale n. 38. Stiamo prospettando ad ENEL spa due opzioni: - il mantenimento dello sconto - la liquidazione di una somma definitiva calcolata in proiezione sino ad una età di 90 anni così richiedendo lo stesso trattamento ricevuto dagli ex dipendenti andati in pensione dopo l'accordo sindacale del maggio 2011. La proposta suddetta rappresenta una equa contemperazione fra le opposte posizioni perché in entrambi i casi, non andando in giudizio, per la società si eviterebbero le ulteriori richieste di danni economici causati dalla privazione illegittima ed arbitraria del diritto allo "sconto". D'altro...

Ti piacerebbe leggere qualcosa in anteprima del mio libro "Figli minori in tempo di crisi"? prosegui e vedrai

​ "Come faccio a leggere qualcosa del tuo libro ?" Anzitutto iscriviti qui, al blog, lasciando la tua mail. Verrai sempre aggiornato, ogni qualvolta pubblicherò un nuovo articolo. Dopodiché  ​ <<<<< Val al link sotto e lascia la tua mail > >>> Riceverai introduzione e i primi due capitoli. ​ Il libro è già stato pubblicato ed è già nell'elenco dei libri in commercio pertanto se vai in qualunque libreria e chiedi il titolo oppure dai il nome dell'autore, avrai la tua copia che  potrai acquistare al prezzo pieno (€16,00). Se sei registrato qui e segui il mio blog potrai acquistarlo al prezzo di 16 euro comprese le spese di spedizione. Se sei in zona e sei registrato verrai informato ed invitato alle presentazioni ufficiali del libro che farò (dal mese di settembre in poi), potrai partecipare, acquistare la tua copia del libro direttamente in tale occasione, usufruendo della speciale promozione per i miei contatti diretti. **** M...

Assegno postdatato nullo nella sostanza ovvero solo rispetto alla postdatazione ?

L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido?  Nella prassi degli scambi commerciali capita molto spesso che venga offerto, da chi acquista a chi vende "a copertura" del debito, un assegno riportante una data posticipata, di settimane ed alle volte anche mesi. Si tratta di una garanzia da sempre accettata dai fornitori in quanto, per certi versi, sicura e affidabile. Infatti giunti alla data prestabilita, presentando il titolo presso l'istituto di credito emittente, si dovrebbe incassare la somma portata dal titolo. Il motivo per cui dico "dovrebbe" lo si capirà dalla lettura del post ma anticipo che tutto è relativo alla correttezza che le parti del rapporto manterranno nella esecuzione del contratto.  Il motivo di affidabilità sta, sopratutto, nelle conseguenze negative che si verificherebbero per il debitore, qualora non rendesse disponibile la somma portata dal titolo entro la data riportata nel titolo. In questi casi, infatti, il ...