Con l’approvazione del D.L 59/2016 il governo ha introdotto novità sostanziali nella procedura di sfratto a seguito di omesso pagamento del mutuo.
Infatti, chi non paga il mutuo subirà il pignoramento della casa e, senza ulteriori garanzie, vedrà venduta all'asta la casa stessa.
La novità sostanziale é rappresentata dal fatto che nella procedura di liberazione dell'immobile l'ufficiale giudiziario non avrà più alcun ruolo.
Questi non informerà più gli occupanti degli immobili della procedura pendente a proprio carico ne tantomeno potrà più stabilire quel necessario contatto e rapporto di fiducia, per una pacifica soluzione delle procedure.
Il governo, per rilanciare l’economia, ha deciso di riformare drasticamente il settore specifico, con una novità normativa che alla fine penalizza le fasce più deboli della popolazione.
Ciò che non sembra preoccupare il legislatore è un dato molto rilevante dal punto di vista umano e sociale. Infatti molto spesso le famiglie non riescono a pagare il mutuo per quella stessa crisi a causa della quale hanno perso il lavoro, e, dunque versano proprio nell’impossibilità di pagare oppure hanno altre situazioni gravi in famiglia che necessiterebbero di una maggiore attenzione.
Ma vediamo in cosa consiste la modifica normativa.
Con l’entrata in vigore del decreto, lo sfratto dall’immobile sarà “immediato”, cioè subito dopo il pignoramento gli stessi privati che gestiscono le vendite all’asta, potranno provvedere in proprio alla liberazione dagli occupanti senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
Si crea quindi una procedura speciale per chi non paga il muto, dove i rapporti di forza sono sproporzionatamente a favore dei creditori e contro chi non riesce a pagare.
Nello specifico la novità è l'art. 4 del d.l. 59/2016, che elimina la necessità di notificare l’atto di precetto e il preavviso di rilascio, risparmiando di fatto 30 giorni e riducendo la possibilità del debitore di difendersi.
Inoltre appare evidente la volontà di escludere l’Ufficiale Giudiziario dall’attività di liberazione dell’immobile, affidandone in esclusiva i compiti al Custode Giudiziario.
Risparmiare 30 giorni in procedure così complesse e delicate ed eliminare l’ufficiale giudiziario soggetto terzo e imparziale, e specializzato, che fino ad oggi è stato posto dalla legge quale garante dei diritti del creditore e quelli del debitore, rischia di aggravare l’emergenza abitativa legata alle procedure di sfratto ed acuire il conflitto sociale.
In conclusione, sembra che l'intenzione del legislatore sia quella di rendere attuabile immediatamente l'ordine di liberazione emesso del giudice.
Per cui si rende necessario un intervento difensivo congruente e coerente prima dell'emissione del provvedimento giudiziale in quanto, stando così le cose alla luce della nuova norma, intervenire dopo, diventa impossibile sopratutto venendo meno quel rapporto fondamentale ed essenziale con l'ufficiale giudiziario.
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