Passa ai contenuti principali

Quanto incide il reddito dei conviventi sulla domanda di gratuito patrocinio ?

Rispondo alla domanda riferendomi subito alla sentenza che sembra modificare lo status quo in materia.

La Suprema Corte (sezione penale) in una recentissima sentenza (n. 45511/2016) definisce sotto una luce nuova i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

In particolare chiarisce uno degli aspetti più controversi in merito all'ammissibilità.

Vi spiego quale.

La condizione per accedere al gratuito è un limite di reddito annuo (adesso € 11.528,41).

Secondo la prassi interpretativa i redditi di tutti i conviventi fanno cumulo per cui può accadere che, sebbene l'interessato abbia le condizioni di reddito giuste - quindi non superi il limite di reddito - gli altri membri dello stato di famiglia non abbiano le stesse condizioni reddituali, superando la soglia minima.

In questo caso non sussiste la condizione per accedere al gratuito patrocinio.

Almeno fin'ora, perche la recente sentenza sembra offrire una ulteriore possibilità.

Stando a quanto sopra dunque queste le linee interpretative:

  • nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'istante puó dichiararsi "senza fissa dimora" ed indicare un domicilio di un soggetto presso il quale risiede saltuariamente.

    In questo caso conviene dichiarare di ricevere da qualche congiunto un contributo mensile per il sostentamento minimo @

  • secondo il disposto e la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, non è sufficiente la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione, se essa non corrisponde a quella effettiva (anche se sopravvenuta nelle more del procedimento) per includere, automaticamente, i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nel complesso reddituale del soggetto istante;

  • la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando concretamente le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza.

    Anzi sul punto la cassazione richiama il principio, già affermato, secondo cui 

    - la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. 

     Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.

    In conclusione, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di reciproca e non episodica assistenza

    Quindi sono ricorribili tutte le ordinanze nelle quali i giudici di merito non procedono ad accurata verifica delle effettive circostanze di fatto, ma fanno riferimento solo al dato puramente formale, fornito dell'Agenzia delle Entrate.

Stando al nuovo orientamento il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, una volta impugnato verrà restituito al giudice per un nuovo esame.


Commenti

Post popolari in questo blog

Transazione fra pensionati ed ENEL Distribuzione SPA

Insieme all'ADOC di Siracusa stiamo tentando di transigere la questione "sconto Energia ex dipendenti ENEL" ( vedi post ) ed a tal fine, a breve, invieremo apposita proposta agli uffici competenti della società. Chiunque ne avesse titolo è ancora in tempo per aderire alla proposta conciliativa, presentandosi preso gli uffici ADOC di Siracusa in Via Arsenale n. 38. Stiamo prospettando ad ENEL spa due opzioni: - il mantenimento dello sconto - la liquidazione di una somma definitiva calcolata in proiezione sino ad una età di 90 anni così richiedendo lo stesso trattamento ricevuto dagli ex dipendenti andati in pensione dopo l'accordo sindacale del maggio 2011. La proposta suddetta rappresenta una equa contemperazione fra le opposte posizioni perché in entrambi i casi, non andando in giudizio, per la società si eviterebbero le ulteriori richieste di danni economici causati dalla privazione illegittima ed arbitraria del diritto allo "sconto". D'altro...

Ti piacerebbe leggere qualcosa in anteprima del mio libro "Figli minori in tempo di crisi"? prosegui e vedrai

​ "Come faccio a leggere qualcosa del tuo libro ?" Anzitutto iscriviti qui, al blog, lasciando la tua mail. Verrai sempre aggiornato, ogni qualvolta pubblicherò un nuovo articolo. Dopodiché  ​ <<<<< Val al link sotto e lascia la tua mail > >>> Riceverai introduzione e i primi due capitoli. ​ Il libro è già stato pubblicato ed è già nell'elenco dei libri in commercio pertanto se vai in qualunque libreria e chiedi il titolo oppure dai il nome dell'autore, avrai la tua copia che  potrai acquistare al prezzo pieno (€16,00). Se sei registrato qui e segui il mio blog potrai acquistarlo al prezzo di 16 euro comprese le spese di spedizione. Se sei in zona e sei registrato verrai informato ed invitato alle presentazioni ufficiali del libro che farò (dal mese di settembre in poi), potrai partecipare, acquistare la tua copia del libro direttamente in tale occasione, usufruendo della speciale promozione per i miei contatti diretti. **** M...

Assegno postdatato nullo nella sostanza ovvero solo rispetto alla postdatazione ?

L’assegno postdatato consegnato a garanzia del debito è valido?  Nella prassi degli scambi commerciali capita molto spesso che venga offerto, da chi acquista a chi vende "a copertura" del debito, un assegno riportante una data posticipata, di settimane ed alle volte anche mesi. Si tratta di una garanzia da sempre accettata dai fornitori in quanto, per certi versi, sicura e affidabile. Infatti giunti alla data prestabilita, presentando il titolo presso l'istituto di credito emittente, si dovrebbe incassare la somma portata dal titolo. Il motivo per cui dico "dovrebbe" lo si capirà dalla lettura del post ma anticipo che tutto è relativo alla correttezza che le parti del rapporto manterranno nella esecuzione del contratto.  Il motivo di affidabilità sta, sopratutto, nelle conseguenze negative che si verificherebbero per il debitore, qualora non rendesse disponibile la somma portata dal titolo entro la data riportata nel titolo. In questi casi, infatti, il ...