Rispondo alla domanda riferendomi subito alla sentenza che sembra modificare lo status quo in materia.
La Suprema Corte (sezione penale) in una recentissima sentenza (n. 45511/2016) definisce sotto una luce nuova i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
In particolare chiarisce uno degli aspetti più controversi in merito all'ammissibilità.
Vi spiego quale.
La condizione per accedere al gratuito è un limite di reddito annuo (adesso € 11.528,41).
Secondo la prassi interpretativa i redditi di tutti i conviventi fanno cumulo per cui può accadere che, sebbene l'interessato abbia le condizioni di reddito giuste - quindi non superi il limite di reddito - gli altri membri dello stato di famiglia non abbiano le stesse condizioni reddituali, superando la soglia minima.
In questo caso non sussiste la condizione per accedere al gratuito patrocinio.
Almeno fin'ora, perche la recente sentenza sembra offrire una ulteriore possibilità.
Stando a quanto sopra dunque queste le linee interpretative:
nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'istante puó dichiararsi "senza fissa dimora" ed indicare un domicilio di un soggetto presso il quale risiede saltuariamente.
@ In questo caso conviene dichiarare di ricevere da qualche congiunto un contributo mensile per il sostentamento minimo @
secondo il disposto e la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, non è sufficiente la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione, se essa non corrisponde a quella effettiva (anche se sopravvenuta nelle more del procedimento) per includere, automaticamente, i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nel complesso reddituale del soggetto istante;
la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando concretamente le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza.
Anzi sul punto la cassazione richiama il principio, già affermato, secondo cui
- la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione.
Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.
In conclusione, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di reciproca e non episodica assistenza
Quindi sono ricorribili tutte le ordinanze nelle quali i giudici di merito non procedono ad accurata verifica delle effettive circostanze di fatto, ma fanno riferimento solo al dato puramente formale, fornito dell'Agenzia delle Entrate.
Stando al nuovo orientamento il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, una volta impugnato verrà restituito al giudice per un nuovo esame.
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