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Nuova trovata "Tassa sui prelievi bancomat"

GAssurda invenzione del governo Renzi. Nuova rocambolesca trovata per tassare gli imprenditori (questa volta i professionisti l'hanno scampata) camuffando il prelievo forzoso con la maschera dell'antievasione. 

Quella che è stata battezzata la tassa sui prelievi al bancomat si applicherà solo agli imprenditori, non quindi ai professionisti e, indiscriminatamente, a tutti i possessori di partita IVA. 
Inoltre, rispetto al passato, non sarà prevista la sanzione in via un automatica (consistente nel considerare ricavi occulti le somme prelevate dal conto corrente che non trovino giustificazione in contabilità), ma ci sarà una sanzione proporzionata all’importo prelevato (dal 10 al 50%) di cui sia ignoto il beneficiario e che non risulti dalle scritture contabili. Come dire che la sanzione scatta tutte le volte in cui, per ogni pagamento, non venga indicato il relativo beneficiario (attraverso l’ordine di bonifico o dalla contabilità interna).
È quanto chiarito dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che tenta di chiarire, con una nota, tutti i dubbi.

I punti fermi della normativa:

– ai professionisti non si applicherà alcuna sanzione, né l’accertamento automatico per il solo fatto di aver effettuato un prelievo o un versamento sul conto corrente non giustificato ossia senza indicare i relativi beneficiari. Tuttavia, i dati bancari, rilevati attraverso l’anagrafe dei conti correnti o le movimentazioni in entrata o uscita, potranno continuare ad essere utilizzati dal Fisco – così come sempre è stato fatto – per eseguire le indagini finanziarie nel contrasto all’evasione fiscale; ma queste informazioni devono essere tradotte in una delle tipologie di accertamento previste dal legislatore e, quindi, non potrà mai più esserci una presunzione automatica di “nero” se non supportata da ulteriori indizi:

– lo stesso accade per i prelevamenti nei confronti di ogni titolare di partita Iva;

– la norma sulle sanzioni per la mancata indicazione dei beneficiari resta in piedi solo per i redditi di impresa. All’imprenditore dunque può applicarsi ancora la “presunzione di nero” per versamenti e prelievi non giustificati.
Solo per tali soggetti si introduce la nuova disposizione sanzionatoria per la mancata indicazione del beneficiario.

La cosa ancora più strana e che suscita dubbi è che resta irristo il problema della prova. Infatti la legge non spiega come debba essere dimostrato il prelievo dato che il semplice scontrino non è sufficiente  non essendo riportato il codice fiscale di chi paga.

Mi chiedo: forse annotare da bravi ragionieri le causali delle spese e i beneficiari delle stesse sarà sufficiente?NO!

Perché in caso di accertamento il contribuente è tenuto a documentare tali spese. 

In pratica ciò significa che a fronte del rilascio di ogni mancia occorrerebbe farsi rilasciare una ricevuta dal ricevente che attesta nome e cognome della persona che ha avuto l’elargizione, la data in cui questo piccolo dono è stato ricevuto e naturalmente i dati anagrafici del soggetto che ha fatto l'elargizione.

Ancora, quando si acquisterà la qualsiasi cosa più o meno di valore occorrerà farsi rilasciare oltre allo scontrino una dichiarazione che attesta che chi ha acquistato siete proprio voi; così per il pacchetto di sigarette visto che lo scontrino che ci viene rilasciato non è sufficiente, come accade per esempio per i farmaci qualora si voglia portare in deduzione la spesa.

 Ma non finisce qui!

Il governo "che tutela il contribuente dalle tasse" con questa splendida manovra fa rientrare dalla finestra una norma già in passato dichiarata illegittima dalla corte costituzionale. Mi riferisco al comma 402, lettera a) n. 1) dell’unico articolo di cui si compone la Legge finanziaria del 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n. 311) in relazione ai titolari di reddito da lavoro autonomo. 

Tale norma è stata dichiarata contraria ai principi della nostra Carta costituzionale. Il giudice delle leggi ha infatti rilevato che la presunzione contenuta nella norma è lesiva del principio di  ragionevolezza nonché  della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito, con conseguente dichiarazione di illegittimità della norma stessa.

Il disposto normativo introdotto dalla finanziaria del 2005 peraltro pur riferendosi ai soli lavoratori autonomi titolari di reddito d’impresa veniva di fatto applicato dai giudici tributari anche ai professionisti a nulla valendo i ricorsi in Cassazione, quasi tutti favorevoli all’Agenzia delle Entrate. È per tale motivo che la Consulta ha decretato l’illegittimità di tale norma messa in dubbio dalla Commissione Tributaria della Regione Lazio. Tra gli altri motivi di illegittimità la Corte ha rilevato tra l’altro che il principio contenuto nella norma era contrario agli articoli 53 e 3 della Costituzione poiché per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa (Corte Costituzionale, Sentenza del 6 ottobre 2014, n. 228). 

Scusate se mi lascio andare ad un'affemazione poco carina, ma il blog è mio e dico ciò che voglio!

Quanta sfrontatezza nel governo Renzi è nella sua degna collaboratrice Agenzia delle Entrate! 

Attendo con ansia di poter lottare nelle aule di giudizio insieme ai contribuenti contro questa nuova sfrontatezza! 



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