Passa ai contenuti principali

Chi paga i libri i scolastici di mio figlio?


"Chi paga i libri scolastici?"

In questo periodo mi si chiede spesso chi, fra i genitori separati, debba sostenere la spesa per acquistare i libri di testo scolastici. 

Il problema sorge anche in presenza del provvedimento di separazione fra i coniugi.

Infatti il giudice si limita a disporre un assegno di mantenimento a carico di uno dei due genitori e poi dispone in che percentuale dividere fra gli stessi le spese straordinarie. Solitamente usa la percentuale del 50%. 

Questo perché le spese ordinarie sono coperte dal mantenimento.

Ma il punto dubbio è quali sono le spese straordinarie?

Infatti la domanda vera da porti è questa:

La spesa per l'acquisto dei testi scolastici è ordinaria o straordinaria?

Non è una spesa straordinaria ma ordinaria e va affrontata dal genitore che percepisce il mantenimento.

Ti spiego il perché.

Sono ritenute straordinare quelle spese necessarie a fronteggiare eventi

 • imprevedibili/eccezionali 

• esigenze che non rientrano nelle abitudini ricorrenti di vita dei figli;

• spese di importo rilevante rispetto alle capacità economiche dei genitori.

• spese non quantificabili e determinabili in anticipo;

 Ti faccio un poco di esempi: 

interventi chirurgici oppure trattamenti specifici come fisioterapia oppure osteopatia;

lezioni private per recuperare qualche insufficienza

patente di guida;

gite scolastiche;

acquisto di scooter;

occhiali da vista;

apparecchio ortodontico.

Ovviamente queste spese, in linea generale, vanno preventivamente decise insieme fra i genitori.

Se hai un dubbio più specifico e particolare vai http://www.separarsimeglio.it/ e chiedi..

Ciao


Commenti

Post popolari in questo blog

LA CASA CONIUGALE PUO' ESSERE CONDIVISA FRA I CONIUGI.

È possibile l'assegnazione solo di una parte della casa familiare ? In altre parole, è ipotizzabile che la casa coniugale venga condivisa fra i coniugi separati ? E quando? La domanda non è retorica nè tantomeno la risposta può dirsi scontata, perché la questione riguarda alcuni casi davvero difficili nel concreto da gestire. Il tipico caso di una coppia di coniugi che fissa la residenza coniugale nell'immobile di proprietà esclusiva di uno di essi. Se subentra crisi matrimoniale e poi separazione tra gli stessi coniugi, la casa familiare verrà assegnata al coniuge affidatario dei minori, presso il quale si stabilisce la loro principale permanenza. Quindi se è vero che ormai vige il principio dell' affido condiviso dei figli ai genitori separandi è altrettanto vero che la residenza prevalente per gli stessi minori viene stabilita presso uno solo dei genitori il quale, appunto, viene definito nella prassi " collocatario ".  Ciò che si verifica quindi nella...

Sospensione "legittima" dei canoni di locazione

Sapevate che il conduttore di un immobile può sospendere il pagamento del canone mensile in tutte le ipotesi di impossibilità  del godimento del bene ? La giurisprudenza della Cassazione è attestata su questa posizione, ormai, quasi definitivamente. Il principio sopra è interessante se si considera che sembra essere in antitesi con l'altro, secondo il quale l'affittuario di un immobile non potrebbe "usare" il canone come strumento per ottenere l'adempimento. Per molto tempo, infatti, la norma principe nello specifico è stata quella secondo cui, in presenza di qualunque forma di inadempienza del proprietario-locatore, il conduttore-inquilino, doveva pagare il canone, puntualmente, salvo proporre contestuale azione processuale nei confronti del primo. L'orientamento è cambiato ed a guardare bene la vicenda, non è stata una metamorfosi ma semplicemente la novità è stata frutto di una semplice interpretazione estensiva  e logica da parte dei giudici. ...

Diritti ereditari del coniuge in seconde nozze

La Cassazione recentemente ha stabilito   che, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della massa attiva ereditaria e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo a tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, al netto dei debiti.  Tale massa va, però, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In particolare, nel caso di specie, è stato negato che la qualifica di legittimario in capo alla moglie, in seconde nozze, del de cuius potesse comportare una distinzione degli atti da sottoporre a riunione fittizia, ai fini dell’azione di riduzione, per il fatto che tale qualifica fosse intervenuta in un momento successivo a quella dei figli nati dal primo matrimonio. Infatti, il principio è che non si possono escludere nel donatum le liberalità effettuate dal de cuius a...