"Esecuzioni" selvagge sono quelle che attuano le varie concessionarie di credito quali SERIT ovvero Equitalia e società simili.
Selvagge perche, la maggior parte delle volte che mi trovo di fronte ad un atto esecutivo confezionato dalle stesse società, quasi sempre è nullo, illegittimo nella peggiore (o migliore a secondo di chi la guarda) manifesta gli estremi di un abuso di potere vero e proprio.
Ad esempio sono nulle tutte le iscrizioni ipotecarie non precedute da atti notificati almeno 30 giorni prima con i quali si intima il pagamento e si avverte che in caso contrario si procederà ad iscrizione ipotecaria.
Questo è il principio ribadito anche dalla recente giurisprudenza della cassazione.
La Suprema Corte ritiene, infatti, indispensabile, a norma del sopra citato art 77 comma 2 bis del DPR 602 del 1973, che l’amministrazione finanziaria debba comunicare al contribuente che procederà all’iscrizione ipotecaria (cosiddetto avviso di iscrizione ipotecaria) concedendo al contribuente un termine di 30 giorni per presentare osservazioni o per effettuare il pagamento. Detta comunicazione deve contenere l’avviso che, se nel termine di 30 giorni non si provvederà al pagamento delle somme dovute, avrà luogo l’iscrizione ipotecaria. L’omessa attivazione di detto contradditorio endoprocedurale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione al procedimento, diritto quest’ultimo garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
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