Passa ai contenuti principali

Volkswagen. Cosa fare?

Ricco di spunti giuridico-legali questo nuovo "maxi gate" che ha visto coinvolta uno dei fiori all'occhiello dell'industria tedesca.
La fattispecie richiede conoscenza e, se vi interessa una diversa prospettiva dell'accaduto, alla fine dell'articolo troverete il rinvio ad un interessantissimo post del blog "il disinformatico".
Ciò posto che succede in Italia per il consumatore che ha acquistato il prodotto incriminato? Ed ai venditori? Ed agli investitori? A tutti coloro che in qualche modo si riterranno danneggiati dalla frode operata dalla casa tedesca?
Semplicemente a ciascuno la propria forma di tutela. 
I più danneggiati sono di certo compratori e venditori, questo è fuor di dubbio. 
Il compratore non avrà bisogno di rivolgersi alla casa madre ed affrontare tutti le difficoltà pratiche del caso. Potrà rivolgersi alla concessionaria presso la quale ha acquistato l'autovettura a nulla valendo le eccezioni di mancata colpevolezza dell'ultima. Lo potrà fare intanto con una richiesta valida ad interrompere ogni termine di prescrizione ovvero decadenza e poi chiedendo il risarcimento danni nelle competenti sedi.
Sul punto appare interessante il movimento creato dalle associazioni dei consumatori con le intimate class action, quanto meno da un punto di vista di richiamo mediatico dell'attenzione forse più che da un punto di vista pratico e di soddisfazione concreta degli interessi.
I venditori italiani dal canto loro potranno senz'altro rivalersi sulla produttrice tedesca se dimostrano la loro buona fede. Facilmente dimostrabile, almeno allo stato dei fatti, data l'alta sofisticazione del software contraffattore.
Anzi forse i venditori farebbero bene a muoversi in termini di difesa dei propri diritti e prerogative violate piuttosto che muoversi a mó di scudo intorno alla produttrice tedesca.
Per le considerazioni personali questa volta rinvio all'articolo che vi accennavo sopra in quanto condivido appieno.

Ahimè, questo "scandalo" mi ricorda tanto calciopoli..con la Juve maxi capro espiatorio, punita con la retrocessione a titolo di condanna esemplare.


Commenti

Post popolari in questo blog

Il lavoratore in malattia può andare in palestra?

Il titolo del post non è provocatorio. Tutt'altro. Rappresenta un recente principio sancito dai giudici della Cassazione e che suona così: il licenziamento è illegittimo se la causa dello stesso risiede nell'allontanamento da casa del lavoratore "malato" per esigenze diverse da motivi di lavoro. Ciò perché le incombenze extra lavorative, tra i quali anche il moderato esercizio fisico, non precludono o ritardano la guarigione e dunque il rientro a lavoro. La sentenza è interessante perché sembra stia cedendo quel rigido principio in materia di lavoro che ricollega la malattia alla necessità di restare immobilizzati a casa per paura di eventuali controlli e, dunque, sanzioni sul posto di lavoro. La maggiore flessibilità dei Giudici nello specifico riflette la convinzione che il lavoratore, sopratutto se malato, possa anzi accelerare il proprio processo di guarigione attraverso una qualche forma di attività fisica anche all'esterno. Chiaro è che tutto andrà comunque

A chi spetta il rimborso per Sisma '90 ?

Ad aprile ho pubblicato un post intitolato "il grande bluff" ( Articolo ) dove spiegavo i miei dubbi sulla concreta operatività della legge di stabilità in merito alla restituzione del 90% delle imposte, pagate per il triennio 90-92, dai contribuenti/dipendenti delle province colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990, cioè Ragusa, Siracusa e Catania. Ricordate? Ad ogni modo lo riposto. I dubbi non solo erano fondati ma erano anche pochi. Nel senso che i dubbi su concentravano solo sui criteri di assegnazione somme e sull'esiguità  dello stanziamento, non di certo sulla sostanza della norma e cioè sul fatto che quei rimborsi spettassero ai contribuenti/dipendenti. Davo per scontato che la norma fosse stata introdotta per riequilibrare le posizioni fra liberi professionisti e dipendenti nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali di grado superiore. Invece no. Ho cominciato a nutrire seri sospetti sull'effettiva volontà ministeriale di definire bonari

Obbligo di fedeltà

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 9 luglio 2015, n.14304 ha sancito che ai fini della violazione dell’obbligo del lavoratore di fedeltà rispetto al proprio datore , è sufficiente la "mera preordinazione" di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche "solo potenzialmente" produttiva di danno. Ciò che è peculiare di questa sentenza è più del principio in se espresso dalla consulta, la fattispecie concreta in cui esso ha trovato applicazione. Cioè i Giudici hanno ritenuto che un lavoratore ha violato l'obbligo di fedeltà e correttezza praticando uno sport che poteva astrattamente complicare le proprie condizioni di salute e, dunque, danneggiare il datore di lavoro in termini di produttività aziendale. Ciò perché il lavoratore a causa del proprio stato di salute era stato assegnato a mansioni ridotte con perdita a livello di efficenza organizzativa e produttiva. Quindi l'obbligo di fedeltà viene ampliato nella sua va