E finalmente abbiamo la prima sentenza della Cassazione sulla questione sisma 90 (vai al primo articolo) (e qui trovi il secondo)
In data 14 luglio 2016 è stata pubblicata la sentenza in cui i giudici hanno definitivamente bocciato le tesi sostenute dall'Agenzia delle Entrate e disposto il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Personalmente sono molto soddisfatta del risultato ottenuto perché la sentenza, nel rigettare la tesi dell'Agenzia delle Entrate, fa chiarezza su un punto che ultimamente era abbastanza controverso ed ha creato disagi anche ad alti livelli a causa dei dubbi interpretativi posti dalla recente legge 190/2014 art 1 comma 665.
La questione l'ho già trattata nei post riportati sopra (in particolare nel secondo) e sostanzialmente era questa.
L'Agenzia delle entrate fra i motivi di ricorso ne enuncia uno nuovo rispetto ai precedenti gradi di giudizio sostenendo che il ricorrente/ex lavoratore non avrebbe titolo a chiedere il rimborso perché la somma richiesta è stata interamente versata dal sostituto di imposta (il datore di lavoro), il quale quindi sarebbe anche l'unico legittimato ad agire in giudizio per il rimborso. Sostiene questo sulla base appunto della legge e del comma sopra citato.
La nostra eccezione, su questo specifico motivo di ricorso, faceva leva sul dato di fatto che la trattenuta era stata effettuata sullo stipendio del ricorrente, quindi unico soggetto effettivamente danneggiato dalla ingiusta privazione.
Inoltre ci rifacevamo all'orientamento prevalente in cassazione in materia di rimborso delle imposte sui redditi (ai sensi dell'art 38 DPR 602/73) secondo il quale, le liti tra sostituito e sostituto di imposta hanno ad oggetto la legittimità della rivalsa del sostituto (datore di lavoro) nei confronti del sostituito (lavoratore) ed entrambi hanno diritto ad agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria se è stato versato più del dovuto oppure se è stato effettuato un versamento non dovuto. Entrambi potranno richiedere il rimborso, entrambi sono legittimati ad agire dinnanzi al Giudice Tributario.
Proprio questa eccezione è stata accolta dal Giudice Superiore con consequenziale accoglimento dell'istanza di rimborso dei ricorrenti tutti residenti a Siracusa nello specifico.
Questo è stato il primo precedente reso in Cassazione in materia, sulla questione specifica della sussistenza o meno della legittimazione ad agire dell'ex dipendente dinnanzi al Giudice Tributario per ottenere il rimborso delle ritenute IRPEF operate nel triennio 1990-1992, questione sollevata dopo l'entrata in vigore della legge 190/2014 (legge di stabilità), la quale doveva essere a favore dei contribuenti ed invece si è rivelata arma a doppio taglio per l'amministrazione finanziaria.
Chiunque volesse avere informazioni in merito può contattarmi ai recapiti indicati nel mio SITO, dove potrà scaricare i motivi di diritto della sentenza in questione (14406/16, VI Sezione Civile - T) nella apposita sezione DIBATTITI & QUESTIONES
In data 14 luglio 2016 è stata pubblicata la sentenza in cui i giudici hanno definitivamente bocciato le tesi sostenute dall'Agenzia delle Entrate e disposto il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Personalmente sono molto soddisfatta del risultato ottenuto perché la sentenza, nel rigettare la tesi dell'Agenzia delle Entrate, fa chiarezza su un punto che ultimamente era abbastanza controverso ed ha creato disagi anche ad alti livelli a causa dei dubbi interpretativi posti dalla recente legge 190/2014 art 1 comma 665.
La questione l'ho già trattata nei post riportati sopra (in particolare nel secondo) e sostanzialmente era questa.
L'Agenzia delle entrate fra i motivi di ricorso ne enuncia uno nuovo rispetto ai precedenti gradi di giudizio sostenendo che il ricorrente/ex lavoratore non avrebbe titolo a chiedere il rimborso perché la somma richiesta è stata interamente versata dal sostituto di imposta (il datore di lavoro), il quale quindi sarebbe anche l'unico legittimato ad agire in giudizio per il rimborso. Sostiene questo sulla base appunto della legge e del comma sopra citato.
La nostra eccezione, su questo specifico motivo di ricorso, faceva leva sul dato di fatto che la trattenuta era stata effettuata sullo stipendio del ricorrente, quindi unico soggetto effettivamente danneggiato dalla ingiusta privazione.
Inoltre ci rifacevamo all'orientamento prevalente in cassazione in materia di rimborso delle imposte sui redditi (ai sensi dell'art 38 DPR 602/73) secondo il quale, le liti tra sostituito e sostituto di imposta hanno ad oggetto la legittimità della rivalsa del sostituto (datore di lavoro) nei confronti del sostituito (lavoratore) ed entrambi hanno diritto ad agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria se è stato versato più del dovuto oppure se è stato effettuato un versamento non dovuto. Entrambi potranno richiedere il rimborso, entrambi sono legittimati ad agire dinnanzi al Giudice Tributario.
Proprio questa eccezione è stata accolta dal Giudice Superiore con consequenziale accoglimento dell'istanza di rimborso dei ricorrenti tutti residenti a Siracusa nello specifico.
Questo è stato il primo precedente reso in Cassazione in materia, sulla questione specifica della sussistenza o meno della legittimazione ad agire dell'ex dipendente dinnanzi al Giudice Tributario per ottenere il rimborso delle ritenute IRPEF operate nel triennio 1990-1992, questione sollevata dopo l'entrata in vigore della legge 190/2014 (legge di stabilità), la quale doveva essere a favore dei contribuenti ed invece si è rivelata arma a doppio taglio per l'amministrazione finanziaria.
Chiunque volesse avere informazioni in merito può contattarmi ai recapiti indicati nel mio SITO, dove potrà scaricare i motivi di diritto della sentenza in questione (14406/16, VI Sezione Civile - T) nella apposita sezione DIBATTITI & QUESTIONES
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