La riforma della Class Action è stata approvata all’unanimità alla Camera, rinnovando uno strumento che fin qui non si è dimostrato in grado di tutelare efficacemente i consumatori.Per il Presidente dell’Adoc Lamberto Santini l’approvazione alla Camera “è un successo per tutti i consumatori italiani, che da anni aspettavano una riforma concreta della class action. Finora tale strumento di difesa non ha sortito gli effetti sperati, in quanto limitata e limitante per esperire le giuste pretese. Ora, con la riforma, appena verrà approvata anche al Senato, ci aspettiamo che l’azione di classe diventi uno strumento imprenscindibile per i consumatori a tutela dei loro diritti e interessi”.La nuova class action: L’azione di class sarà sempre esperibile sia per i “diritti individuali omogenei” sia per gli “interessi collettivi” da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, a tutela da ogni obbligazione. In merito all’oggetto, all’accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, si aggiunge l’inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive .I destinatari della class action potranno essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Il tribunale ne valuterà l’ammissibilità entro un mese dalla presentazione dell’azione, che può essere riproposta in caso di reiezione con un titolo diverso. In caso di condanna, il giudice può procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all’azione, o stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine (di massimo 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni.
Se si verifica l'inadempimento di una parte contrattuale rispetto ad una prestazione corrispettiva, l'altra può rifiutare di adempiere la propria? In linea di principio SI. Il codice civile prevede questo antico e quantomai utile rimedio da applicare nei contratti a prestazione corrispettiva. Corrispettivo nello specifico implica un nesso di reciprocità, quello cioè nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore. Molte volte le parti scelgono di impegnarsi a concludere successivamente un contratto ed in questo caso NON SEMPRE, trova applicazione quanto detto sopra. Infatti nello specifico caso del contratto preliminare l'orientamento prevalente prevede condizioni particolari per l'applicazione dell'eccezione di inadempimento. Porte...
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