La riforma della Class Action è stata approvata all’unanimità alla Camera, rinnovando uno strumento che fin qui non si è dimostrato in grado di tutelare efficacemente i consumatori.Per il Presidente dell’Adoc Lamberto Santini l’approvazione alla Camera “è un successo per tutti i consumatori italiani, che da anni aspettavano una riforma concreta della class action. Finora tale strumento di difesa non ha sortito gli effetti sperati, in quanto limitata e limitante per esperire le giuste pretese. Ora, con la riforma, appena verrà approvata anche al Senato, ci aspettiamo che l’azione di classe diventi uno strumento imprenscindibile per i consumatori a tutela dei loro diritti e interessi”.La nuova class action: L’azione di class sarà sempre esperibile sia per i “diritti individuali omogenei” sia per gli “interessi collettivi” da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, a tutela da ogni obbligazione. In merito all’oggetto, all’accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, si aggiunge l’inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive .I destinatari della class action potranno essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Il tribunale ne valuterà l’ammissibilità entro un mese dalla presentazione dell’azione, che può essere riproposta in caso di reiezione con un titolo diverso. In caso di condanna, il giudice può procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all’azione, o stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine (di massimo 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni.
Ultimamente un cliente mi poneva una questione. 👉 "ho firmato un preliminare per l'acquisto di un immobile. Quali sono le mie tutele di fronte ai creditori dell’alienante ? In altre parole mi si chiedeva: Se i creditori del proprietario-venditore eseguono atto di pignoramento o sequestro sul bene oggetto del contratto, io che tutele ho? Premessa. Non sempre si pone il problema di cui sopra. Si pone solo quando il preliminare di vendita immobiliare: A) è stato stipulato con scrittura privata NON autenticata B) non è stato trascritto nei pubblici registri. Diciamo che la seconda è una logica conseguenza della prima in quanto si può trascrivere solo l'atto autenticato oppure l'atto pubblico. Insomma è necessario l'intervento di un notaio. Se ricorrono i punti di sopra, i creditori dell'alienante - promittente NON potranno compiere atti esecutivi sul bene oggetto del preliminare. Quindi ci sarà 🎯piena tutela per l'acquirente che
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